Nuovo Patent box – Che cos’è 

È un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di marchi d’impresa (poi esclusi per le opzioni esercitate dopo il 31 dicembre 2016), di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Con la L. 234/2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022) è stata definita la sostituzione del Patent Box con una nuova opzione che consente una deducibilità del 110% dei costi  su determinati beni immateriali. Il nuovo regime è azionabile a partire dal periodo d’imposta in corso al 28 dicembre 2021.

Esempio di calcolo del beneficio
Per ogni 1.000,00 € di spese "patentabili", l’impresa potrà dedurne una ulteriore quota di euro 1.100,00 (110%) come variazione in dichiarazione con un risparmio effettivo - per la sola parte relativa all'agevolazione - pari al 30,69%, che è pari al 110% dell'IRES (24%) e dell' IRAP (3,9%) . La volontà di accedere ai benefici deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento. Attenzione le eventuali perdite fiscali riportabili non avranno effetto ai fini IRAP.

I principali vantaggi per le aziende derivanti dal nuovo regime del nuovo Patent Box includono:

Deduzione fiscale Aggiuntiva: Le aziende possono beneficiare di una deduzione fiscale aggiuntiva del 110% sui costi legati ai beni immateriali, riducendo notevolmente l'onere fiscale complessivo.

Aumento della liquidità: Questa deduzione fiscale aggiuntiva porta a un significativo aumento della liquidità disponibile per l'azienda, che può essere utilizzata per investimenti, crescita o altre esigenze aziendali.

Protezione dei beni immateriale: Il regime del Patent Box incoraggia la protezione dei beni immateriali, come software e proprietà intellettuale, aumentando il loro valore e la loro sicurezza legale.

Conformità normativa: L'adozione del regime del Patent Box assicura alle aziende la conformità alle nuove leggi e normative fiscali.

Ricerca e Sviluppo incentivati: Il regime agevolato promuove la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione di prodotti e tecnologie, migliorando la competitività aziendale.

Cumulo con altri benefici fiscali: Le aziende possono anche cumulare il regime del Patent Box con altri crediti d'imposta, come quello per la Ricerca e Sviluppo, massimizzando i benefici fiscali complessivi.

Maggiore apprezzamento del lavoro aziendale: Il regime del Patent Box riconosce il valore del lavoro svolto dall'azienda, motivando i dipendenti e promuovendo la crescita interna.

Valorizzazione dei beni immateriale: L'azienda è incentivata a investire nella ricerca, nello sviluppo e nella protezione dei suoi beni immateriali. Questo porta a una maggiore valorizzazione di tali asset, che diventano attivi di bilancio di grande valore.

Aumento della competitività: Investire in innovazione e tecnologie può migliorare la competitività dell'azienda sul mercato, aumentando la sua capacità di produrre prodotti o servizi di alta qualità in modo più efficiente.

Protezione legale: La registrazione dei beni immateriali e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale contribuiscono a proteggere l'azienda da violazioni e contraffazioni, aumentando la sua stabilità e sicurezza.

Potenziale di Rendimento: I brevetti e i software possono generare flussi di reddito costanti attraverso licenze, royalties o la vendita di prodotti correlati. Queste entrate aggiuntive possono contribuire all'aumento del valore aziendale.

Protezione da Concorrenza: La registrazione dei brevetti può impedire ad altre aziende di sviluppare o utilizzare tecnologie simili, proteggendo così il mercato dell'azienda.

Negoziazione di Acquisizioni: Quando un'azienda è oggetto di un'acquisizione o di una fusione, i suoi brevetti e software registrati possono essere elementi chiave nella determinazione del prezzo di vendita.

Apprezzamento degli investitori: Aziende con una solida base di beni immateriali possono risultare più attraenti per gli investitori e i finanziatori, che vedono un maggiore potenziale di crescita e di profitto.

I software e i brevetti registrati non solo aumentano il valore aziendale attraverso protezione legale e vantaggio competitivo, ma offrono anche maggiore liquidità grazie al potenziale di reddito e alla riduzione delle imposte da pagare. Inoltre consentono di attrarre investitori interessati al potenziale di crescita dell'azienda.

Soggetti
Possono esercitare l’opzione i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza, incluse le stabili organizzazioni in Italia di residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo, la parziale detassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei citati beni immateriali.
Sono escluse le società assoggettate alle procedure di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; in quest’ultimo caso, tuttavia, il beneficio spetta se la procedura è finalizzata alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica.
Inoltre, non possono accedere al regime agevolativo i contribuenti che determinano il reddito con metodologie diverse da quella analitica (regime forfetario, tonnage tax, società agricole che calcolano il reddito su base catastale, ecc.).

L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta per il quale si intende optare per la stessa, è valida per cinque periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile.

Le agevolazioni
La nuova disciplina consente di maggiorare, ai fini delle Imposte sui redditi e dell’Imposta regionale sulle attività produttive, del 110% le spese sostenute nello svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento, al potenziamento, alla tutela e all’accrescimento del valore dei software protetti da copyright, dei brevetti industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati. La maggiorazione del 110% non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

 

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Sono rilevanti ai fini dell’agevolazione le attività:

-classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell’articolo 2 del decreto Mise 26 maggio 2020;
-classificabili come innovazione tecnologica ai sensi dell’articolo 3 del decreto Mise 26 maggio 2020;
-classificabili come design e ideazione estetica ai sensi dell’articolo 4 del decreto Mise 26 maggio 2020;
-di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.

Spese ammissibili
Ai fini della base di calcolo cui applicare la maggiorazione del 110%, rilevano le seguenti spese:
-spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività̀ rilevanti;
-quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività̀ rilevanti;
-spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività̀ rilevanti;
-spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività̀ rilevanti;
-spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività̀ di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.

La Penalty Protection (disapplicazione delle sanzioni)
7.1 Nel caso di recupero a tassazione in tutto o in parte della maggiorazione dedotta, non è applicabile la sanzione prevista dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, qualora il contribuente abbia predisposto la documentazione idonea relativa alle attività rilevanti e alle spese sostenute per il loro svolgimento.
7.2 La documentazione idonea è costituita da un documento, articolato in due sezioni, A e B, contenenti i dati, le informazioni e gli elementi di seguito elencati.
7.3 La sezione A contiene, in relazione a ciascun periodo di imposta di applicazione del nuovo regime patent box, le seguenti informazioni ..

Indicazione del nuovo patent box in dichiarazione dei redditi
per usufruire del nuovo regime Patent Box dal periodo d’imposta 2021, il contribuente è tenuto a compilare, nel modello della dichiarazione dei redditi,  i seguenti quadri e/o righi (con riferimento al modello Redditi 2022 SC):

-quadro OP, sezione IV, rigo OP21, per l’esercizio dell’opzione e della c.d. penalty protection;

-rigo RF55 – codice 86 – per l’applicazione della variazione fiscale in diminuzione, pari al 110% dei costi agevolabili sostenuti nel periodo d’imposta 2021 e nei precedenti fino al 2013, in caso di applicazione del “meccanismo premiale”.

Nel modello Irap 2022 andrà applicata la medesima variazione fiscale in diminuzione, in relazione al quadro IC società di capitali, al rigo IC57 – codice 16.

Per quel che riguarda la dichiarazione dei redditi 2023 periodo di imposta 2022 questi sono i righi e i quadri interessati:
-quadro OP, sezione IV, rigo OP21, per l’accesso al nuovo regime Patent Box e per l’applicazione della c.d. penalty protection, oltre che per comunicare l’eventuale transito dal previgente all’attuale regime;
-quadro RS, righi da RS530 a RS532, per l’indicazione dei dati relativi alla classificazione e al numero di beni compresi nel perimetro dell’opzione, alle tipologie di spese agevolate nonché all’eventuale applicazione del c.d. meccanismo premiale previsto dal comma 10-bis dell’articolo 6, D.L. 146/2021;
-quadro RF, rigo RF55 – codice 86, per l’effettiva applicazione della deduzione maggiorata tramite una variazione fiscale in diminuzione pari al 110% dei costi agevolabili sostenuti nel periodo d’imposta 2022 e, in caso di applicazione del “meccanismo premiale”, nei periodi dal 2014 al 2022.
-La deduzione fiscale maggiorata ai fini Irap comporta, inoltre, l’inserimento della medesima variazione fiscale in diminuzione nel modello Irap 2023 (in relazione al quadro IC “Società di capitali”, al rigo IC57 – codice 16).

 

 

Cumulo tra credito d’imposta R & S e nuovo Patent Box

Con l’abrogazione dell’articolo 6, comma 9, D.L. 146/2021, la Legge di Bilancio 2022 ha eliminato il divieto di cumulo tra nuovo regime Patent Box e credito d’imposta Ricerca e Sviluppo disciplinato dall’articolo 1, commi 198–209, L. 160/2019.
Nel caso di cumulo attenzione però al principio della  “nettizzazione dei costi” per il riconteggio del credito d'imposta ricerca e sviluppo. Il comma 203 della legge 160/2019 (R&S) prevede che la percentuale del cretido di R&S si applica alla base di calcolo assunta al netto «delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili». L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 5/2023, ha precisato che il nuovo Patent box rientra nel novero “delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti”. Nel caso in cui i medesimi costi considerati ammissibili ai fini della maturazione del credito d’imposta in questione siano riferibili anche a una delle attività rilevanti ai fini del riconoscimento del nuovo Patent box e, sempreché in relazione agli stessi il contribuente decida di avvalersi del "meccanismo premiale", i costi, sui quali è stata applicata la maggiorazione prevista dalla nuova agevolazione, devono essere riconsiderati ai fini della determinazione del credito d’imposta in questione. A tal fine, quindi, i predetti costi devono esseri "nettizzati" assunti cioè al netto dell’imposta sui redditi e dell’IRAP riferibili alla variazione in diminuzione derivante dalla maggiorazione del 110% del costo ammesso al nuovo regime Patent box.

Meccanismo premiale
Il “meccanismo premiale” (art. 6 comma 10-bis del DL 146/2021) prevede la possibilità di applicare la maggiorazione del 110% ai costi di ricerca e sviluppo che hanno contribuito alla creazione dell’intangibile, purché sostenuti negli otto anni precedenti a quello in cui viene rilasciato il titolo di privativa industriale. Il periodo di recapture del meccanismo premiale si estende quindi anche ai periodi antecedenti a quello di entrata in vigore della norma (2021).
Per quanto riguarda i “software”, il titolo della privativa industriale - ribadisco per usufruire del solo meccanismo premiale - è stato identificato con la registrazione del software presso la SIAE.

 


Il nuovo Patent Box offre incentivi fiscali significativi alle aziende per lo sviluppo e la protezione dei beni immateriali, potenziando la competitività e la valorizzazione aziendale.
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Nuovo Patent Box articolo 6 del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021,n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.

 

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Per “meccanismo premiale” si intende il meccanismo applicativo previsto dal comma 10-bis dell’articolo 6 per la creazione di beni immateriali agevolabili

Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 - articolo 6 Semplificazione della disciplina del cosiddetto «patent box», commi:

((3. Ai fini delle imposte  sui  redditi,  i  costi  di  ricerca  e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 1  in  relazione  a software protetto  da  copyright,  brevetti  industriali,  disegni  e modelli, che siano dagli stessi soggetti  utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa, sono maggiorati del 110 per cento. Con  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le  modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1)).

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al  comma  1  svolgano  le attivita' di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di  ricerca stipulati  con  societa'  diverse  da  quelle  che   direttamente   o indirettamente controllano l'impresa,  ne  sono  controllate  o  sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa ovvero  con universita' o enti di ricerca  e  organismi  equiparati,  finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni di cui al comma 3.

((10-bis. Qualora in uno o piu' periodi d'imposta le spese  di  cui ai commi 3 e 4 siano sostenute in vista della creazione di una o piu' immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al comma 3, il contribuente puo' usufruire della maggiorazione del 110 per  cento di  dette  spese  a  decorrere dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110 per cento non  può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale)).

Certificazione contabile per credito Ricerca e Sviluppo

Software protetto da copyright 4.1.1 pagina 28 Circolare n. 5/E 2023 (attenzione non parliamo di meccanismo premiale ma deduzione ordinaria)

Per “software protetto da copyright”, la cui tutela è garantita dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 (c.d. legge sul diritto di autore), si intendono i programmi per elaboratore, in qualunque forma espressi, purché originali e quale risultato di creazione intellettuale dell’autore.
Restano esclusi dalla tutela accordata dalla legge sul diritto di autore le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
La prova della esistenza del software può risultare da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da detenere e consegnare all’Amministrazione Finanziaria nel corso di accessi, ispezioni o verifiche o di altra attività istruttoria; tale dichiarazione, resa nella consapevolezza delle sanzioni penali applicabili nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del d.P.R. citato, attesta la titolarità dei diritti esclusivi su di esso in capo al richiedente, a titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando il negozio da cui deriva l’acquisto), e la sussistenza dei requisiti di tutela sopra individuati di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell’ingegno. La dichiarazione deve altresì contenere la descrizione del programma per elaboratore a cui può essere allegata copia del programma su supporto ottico non modificabile, conformemente alle previsioni dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 gennaio 1994, n. 244 in materia di registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.

 

Il set documentale che le imprese devono predisporre è costituito da un documento articolato in due sezioni:

Sezione A: in relazione a ciascun periodo di imposta di applicazione del nuovo regime, vengono fornite le seguenti informazioni relative all’impresa e alle attività svolte:
Struttura partecipativa dell’impresa;
Attività rilevanti, anche se commissionate a terzi indipendenti;
Modello organizzativo dell’impresa;
Relazione tecnica delle attività rilevanti svolte;
Funzioni, rischi e beni dell’impresa.

Sezione B: in relazione a ciascun periodo di imposta di applicazione del nuovo regime, vengono fornite le seguenti informazioni utili a quantificare la base di calcolo su cui applicare la maggiorazione:
Spese agevolabili sostenute in riferimento a ciascun bene immateriale;
Variazioni fiscali direttamente e indirettamente riferibili ai beni immateriali oggetto di agevolazione.

Le micro-imprese e le PMI possono predisporre la documentazione in forma semplificata, fornendo le medesime informazioni, coerentemente con le dimensioni della propria struttura organizzativa e operativa.
Le informazioni che devono essere presenti nel fascicolo documentale del nuovo regime Patent Box sono dettagliate all’articolo 7 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

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Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

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Enti Pubblici di Ricerca e Universita' tra i certificatori Ricerca e Sviluppo

Nexus Ratio art. 9 Decreto 28 novembre 2017 Patent box

Patent Box provvedimento 48243 2022 Agenzia Entrate

Ruling articolo 31 ter del DPR 600/1973

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