Certificazione contabile rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale obbligatoria per il credito maturato dal 2018 obbligatoria per poter compensare il credito Ricerca & Sviluppo.

L’obbligo di certificazione contabile ha subito nel tempo diverse rettifiche.

Inizialmente, il suddetto obbligo di allegare al bilancio la certificazione della documentazione contabile, rilasciata da un revisore o da una società di revisione legale dei conti, era limitato alle imprese beneficiarie non obbligate per legge alla revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale. Al riguardo si precisa che, ai fini dei successivi controlli, anche le imprese con bilancio certificato erano ugualmente tenute a predisporre la documentazione contabile idonea a dimostrare la spettanza del credito.

Prima delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019, era necessario allegare al bilancio la certificazione della documentazione contabile, che doveva essere sottoscritta entro la data di approvazione dello stesso ovvero, per i soggetti non tenuti all’approvazione del bilancio, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio di effettuazione degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

Se, in precedenza, il mancato rilascio della certificazione nei suddetti termini, pur costituendo una violazione di natura formale, non inficiava il diritto al bonus, ora l’utilizzabilità del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo è espressamente subordinata all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile - rilasciata da un revisore legale iscritto nella sezione A - che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.

E’ quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2019, che ha dunque esteso l’obbligo di certificazione della documentazione contabile anche alle imprese con bilancio certificato, in precedenza esonerate. Tali disposizioni si applicano a partire dal credito d’imposta maturato nel 2018.

Il MISE, con la Circolare 38584 del 2019, ha confermato la natura prettamente “contabile” della certificazione,  precisando che al revisore non è demandata alcuna verifica di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità al credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall’impresa. La certificazione contabile del revisore si ricorda che deve solo assicurare la verifica della regolarità formale dei documenti e dei contratti e la loro corrispondenza alle scritture contabili e alle risultanze di bilancio.

NO CERTIFICAZIONE NO COMPENSAZIONE ! 

 

La certificazione contabile obbligatoria per il Credito Formazione 4.0

Facoltativa certificazione preventiva ed ex post delle attività di ricerca e sviluppo

 

SI ESEGUONO ANCHE REVISIONE CONTABILI VOLONTARIE DEI FASCICOLI R&S E FORMAZIONE 4.0

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Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

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