CONTRATTO DI LOCAZIONE OPERATIVA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO  
tra  
………………… (P.IVA………………), capitale sociale Euro ................., con sede in……………………(…), Via………………. n……………..(CAP……….), iscritta presso la CCIAA di……….., in persona di ………………………….., nato a……………., il…………..e domiciliato presso la sede sociale, nella sua qualità di………………………;  (detto anche “Locatore”)  
e  
………………… (P.IVA………………), capitale sociale Euro [.], con sede in……………………(…), Via……………….. n……………..(CAP……….), iscritta presso la CCIAA di……….., in persona di ………………………….., nato a……………., il…………..e domiciliato presso la sede sociale, nella sua qualità di………………………..
(detto anche “Cliente Finale”) 

(dette anche le “Parti” o, singolarmente, “Parte”)

Premesso che  
A) il Cliente Finale intende ottenere da un soggetto terzo (il “Locatore”) la disponibilità, dietro pagamento di un canone, chiavi in mano, di un impianto fotovoltaico ("l’Impianto Fotovoltaico”) della potenza di ..... kWp, avente le caratteristiche di cui all’Allegato 1, comprensivo di tutte le apparecchiature necessarie per la produzione di energia elettrica, che dovrà essere realizzato dal Locatore sul tetto dell’edificio situato in ............, nella piena disponibilità del Cliente Finale (il “Fabbricato”);
B) il Cliente Finale, in particolare, richiede che il Locatore si faccia carico, a proprio rischio e a proprie spese, della costruzione dell’Impianto Fotovoltaico, con le modalità installative di cui all’allegato 2, assumendosi l’onere di assicurare al Cliente Finale il costante funzionamento dello stesso, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal presente Contratto, garantendone altresì la perfetta manutenzione, ordinaria e straordinaria, e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti;
C) il Locatore ha manifestato la sua disponibilità a somministrare i servizi di cui alle premesse A) e B);
D) il Cliente Finale sarà libero di utilizzare l’Impianto Fotovoltaico per le proprie finalità, potendo altresì cedere l’energia non direttamente auto-consumata direttamente a
grossisti. Tutto ciò premesso, volendosi vincolare legalmente impegnando i rispettivi successori e aventi causa, le Parti reciprocamente convengono quanto segue.

1. PREMESSE
Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto, che supera e sostituisce tutte le intese e gli accordi precedentemente intervenuti fra le Parti.
2. OGGETTO
Il Contratto ha ad oggetto la messa a disposizione da parte del Locatore nei confronti del Cliente Finale dell’Impianto Fotovoltaico per la produzione di energia elettrica per la durata indicata dall’Art. 2, in cambio del pagamento del canone previsto dall’Art. 12.
Il Locatore si impegna a mettere a disposizione del Cliente Finale l’Impianto Fotovoltaico, della potenza di ...... kWp, e a garantire il costante funzionamento dello stesso, ivi compresa la manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal presente Contratto.
L’Impianto Fotovoltaico si intende comprensivo di tutte le apparecchiature ed infrastrutture accessorie, tra cui eventuali infrastrutture di interconnessione, cavi, inverter, quadri elettrici, interruttori, trasformatori ed altre componenti indispensabili al suo funzionamento.
Il Cliente Finale ottiene la possibilità di utilizzare e gestire l’Impianto Fotovoltaico, assumendo su di sé tutti i rischi connessi al suo utilizzo.
3. DURATA
Il Contratto è immediatamente efficace dalla data della sua firma e rimarrà in vigore per un periodo di anni ............. dal giorno in cui l’Impianto Fotovoltaico entrerà in esercizio, salvo il caso di risoluzione anticipata ai sensi dell’Art. 15.
L’Impianto Fotovoltaico è considerato in esercizio nel momento in cui sono realizzate le seguenti due condizioni:

a) l’Impianto Fotovoltaico inizia a fornire energia elettrica al Cliente Finale e è in parallelo con la rete elettrica di distribuzione;

b) il Cliente Finale ha positivamente verificato la messa a disposizione dell’Impianto Fotovoltaico in conformità alle norme e alle disposizioni vigenti.

Allo scadere del termine di durata, il Contratto verrà rinnovato tacitamente di anno in anno, salvo il caso in cui una delle Parti dichiari di voler risolvere il Contratto con preavviso di sei mesi rispetto alla successiva scadenza contrattuale.
Alla scadenza del Contratto, il Locatore provvederà a rimuovere l’Impianto Fotovoltaico.
Qualora, a Contratto scaduto, il Locatore non provveda a rimuovere immediatamente l’Impianto Fotovoltaico e consenta a che lo stesso venga utilizzato dal Cliente Finale, quest’ultimo sarà comunque tenuto al pagamento del canone di cui all’Art. 12 per l’utilizzo dell’Impianto Fotovoltaico.
4. MESSA A DISPOSIZIONE DEL SITO
Con il presente Contratto, il Cliente Finale concede al Locatore il diritto d’uso gratuito del tetto del Fabbricato e delle altre parti del Fabbricato che possano risultare utili (il “Sito”) al fine della costruzione e della successiva manutenzione dell’Impianto Fotovoltaico per l’intera durata contrattuale.
Il Cliente Finale garantisce che il Sito è e rimarrà per tutta la durata contrattuale nella sua piena disponibilità e libero da ogni gravame e privilegio nei confronti di qualsiasi terzo, fatto salvo quanto previsto dall’Art. 14. Allo stesso modo, il Cliente Finale garantisce che l’area nella quale è localizzata la linea di connessione alla rete elettrica e la zona di accesso all’Impianto Fotovoltaico resteranno nella disponibilità del Cliente Finale per tutta la durata del presente Contratto.
Il Cliente Finale dovrà prendersi cura dell’edificio e dell’area in cui l’Impianto Fotovoltaico sarà ubicato, provvedendo a compiere tutte le manutenzioni edili ordinarie e straordinarie volte a conservare le strutture dell’edificio in ottime condizioni, nei limiti della ragionevole usura.
Il Locatore è sempre autorizzato ad accedere al Sito per eseguire tutti i lavori e le modifiche necessarie sia a realizzare gli scopi del presente Contratto, sia, al termine della durata contrattuale, per rimuovere l’Impianto Fotovoltaico.
5. PROPRIETA’ DELL’IMPIANTO
In deroga a ogni e qualsiasi effetto previsto dagli articoli 934 e seguenti del Codice Civile, il Cliente Finale accetta espressamente e riconosce che la proprietà dell’Impianto Fotovoltaico sarà del Locatore. Pertanto, il Locatore avrà facoltà, al termine del Contratto, di rimuovere l’Impianto Fotovoltaico, temporaneamente o definitivamente, e, quando necessario ai fini della manutenzione, potrà sostituire le apparecchiature con altre componenti, rimanendo comunque garante verso il Cliente Finale della disponibilità e del funzionamento dell’Impianto Fotovoltaico.
Il Locatore sarà inoltre proprietario di tutte le migliorie e addizioni che egli apporterà al Sito, con la possibilità di poter asportare le stesse al termine del Contratto.
Il Cliente Finale si impegna a menzionare nel proprio bilancio di esercizio che l’Impianto Fotovoltaico è di proprietà di un soggetto terzo.

 

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6. AUTORIZZAZIONI
Con la firma del presente Contratto, il Cliente Finale concede al Locatore, in persona del suo rappresentante legale, mandato irrevocabile ad adottare a suo nome e per suo conto tutte le misure e le azioni necessarie per la progettazione, l’installazione, il funzionamento e la manutenzione dell’Impianto Fotovoltaico.
La progettazione dell’Impianto Fotovoltaico finalizzata all’ottenimento delle autorizzazioni e dei permessi necessari è interamente a carico del Locatore, il quale sarà tenuto a sopportare integralmente i costi connessi alle procedure autorizzative. Il Locatore ha altresì l’obbligo di informare prontamente il Cliente Finale circa eventuali condizioni ostative al rilascio del permessi o di eventuali ritardi nella procedura autorizzativa.
Saranno a carico del Locatore (anche se i documenti rilevanti saranno sottoscritti dal Cliente Finale) la cura delle pratiche per la realizzazione dell’allaccio in immissione alla rete elettrica, la preparazione del regolamento di esercizio, il deposito e la presentazione della domanda per la licenza di officina, nonché ove applicabili, lo scambio sul posto o la qualifica come sistema efficiente di utenza.
Le Parti si danno reciprocamente atto che per la realizzazione degli effetti del presente Contratto è ritenuto necessario dal Cliente Finale e dal Locatore:
a. la conversione, con relativa autorizzazione del gestore della rete di distribuzione, in connessione bidirezionale della connessione esistente sul punto di prelievo del Cliente
Finale, con conseguente adeguamento del relativo contatore di rete;
b. l’adeguamento, installazione e messa in esercizio di tutti i contatori necessari e richiesti ai sensi della normativa vigente.
Gli adempimenti di cui sopra saranno seguiti dal Locatore con la cooperazione del Cliente Finale, a spese del Locatore. Quest’ultimo è tenuto ad informare il Cliente Finale in merito ad eventuali ritardi nella procedura di connessione dell’Impianto Fotovoltaico alla rete di distribuzione.
L’Impianto Fotovoltaico sarà nella disponibilità del Cliente Finale. La licenza di officina, ove necessaria, sarà dunque in capo allo stesso, così come tutte le autorizzazioni di cui l’Impianto Fotovoltaico sarà provvisto.
Ai fini del presente Contratto, il Cliente Finale dichiara e garantisce che darà al Locatore tutta la cooperazione necessaria per l’ottenimento di tutti i permessi necessari alla realizzazione e alla connessione alla rete dell’Impianto Fotovoltaico, sottoscrivendo tutti i documenti a tale fine necessari.
7. INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO
Prima dell'inizio delle attività di installazione, il Locatore dovrà inviare al Cliente Finale una comunicazione di inizio dei lavori, alla quale sarà allegato il progetto esecutivo dell’Impianto Fotovoltaico, ed in cui verrà precisata la data a partire dalla quale il Locatore intende iniziare l’attività di installazione dell’Impianto Fotovoltaico.
Il Cliente Finale concederà al Locatore accesso al Sito a partire dalla data in cui il Locatore dichiarerà di voler intraprendere i lavori di costruzione dell’Impianto Fotovoltaico.
In ogni caso, prima dell’invio da parte del Locatore della comunicazione di inizio dei lavori, su richiesta del Locatore e dopo che quest’ultimo abbia fornito ragionevole preavviso, il Cliente Finale deve permettere che il Locatore e i veicoli interessati abbiano accesso al Sito per valutare le condizioni dello stesso, anche ai fini della progettazione esecutiva.
Il Locatore è tenuto a svolgere le attività di installazione dell’Impianto Fotovoltaico presso il Sito a regola d'arte, nel rispetto delle regole tecniche di costruzione, di progettazione e della normativa in tema di sicurezza sul lavoro. In particolare, il Locatore deve coordinare l'installazione con il Cliente Finale al fine di ridurre ragionevolmente le interferenze con le attività del Cliente Finale nell’area.
Durante la installazione e il funzionamento dell’Impianto Fotovoltaico, il Locatore, i suoi appaltatori o agenti e i veicoli degli stessi (tra cui le gru, i camion e i carrelli elevatori) devono avere pieno accesso al Sito, in qualsiasi momento.
I costi di realizzazione dell’Impianto Fotovoltaico sono interamente a carico del Locatore.
Il Locatore dovrà altresì rispondere per possibili danni arrecati a persone o a beni appartenenti sia al Cliente Finale che a soggetti terzi durante la realizzazione dell’Impianto Fotovoltaico. La data di entrata in esercizio dell’Impianto Fotovoltaico dovrà essere raggiunta in un tempo ragionevole dall’ottenimento di tutti i permessi preliminari alla costruzione e alla connessione alla rete elettrica dello stesso.
8. MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO
Non appena l’Impianto Fotovoltaico sarà pronto per entrare in esercizio e avere il primo parallelo con la rete elettrica, il Locatore dovrà fornire al Cliente Finale tutta la documentazione necessaria all’esercizio dell’Impianto Fotovoltaico.
Il Locatore ha il diritto, prima e dopo la data di entrata in esercizio dell’Impianto Fotovoltaico, di attuare tutte le aggiunte, miglioramenti, modifiche e cambiamenti all’Impianto Fotovoltaico e ai suoi componenti come necessario o conveniente affinché l’utilizzo dello stesso avvenga in conformità con i permessi, le leggi e i regolamenti applicabili.
Oltre alla installazione dell’Impianto Fotovoltaico, il Locatore sarà altresì responsabile della sua manutenzione ordinaria e straordinaria, e sarà responsabile per eventuali danni arrecati durante lo svolgimento di tali attività.
In relazione all’adempimento delle obbligazioni di cui sopra, il Locatore può, a sua discrezione, incaricare ditte terze di sua fiducia, in conformità alle norme di legge applicabili, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
9. GESTIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA
Tutta l’energia prodotta dall’Impianto Fotovoltaico appartiene al Cliente Finale e sarà nella piena disponibilità dello stesso; le eventuali eccedenze della produzione saranno direttamente commercializzate dal Cliente Finale. Sarà altresì facoltà del Cliente Finale richiedere eventuali incentivi per l’energia elettrica prodotta dall’Impianto Fotovoltaico.
Il pagamento di quegli oneri e tariffe che vengono pagati insieme all’energia elettrica (i c.d. “oneri di sistema” e le tariffe di rete) e di qualsiasi altro onere relativo all’energia elettrica prodotta che sia a carico del “produttore” come definito dall’Allegato A alla Delibera 578/2013 dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (“AEEGSI”) sarà a carico del Cliente Finale.
10. ASSICURAZIONE DELL’IMPIANTO E RESPONSABILITA’ PER DANNI
Il Locatore è responsabile dei costi di assicurazione dell’Impianto Fotovoltaico, rimanendo libero di scegliere contro quali sinistri assicurare l’Impianto. Il Locatore deve inoltre farsi carico del rischio di perdita dell’Impianto o di suoi componenti in caso di furto, danni, incidenti, ed eventi di forza maggiore, salvo che tali danni siano imputabili al Cliente Finale. Il Locatore sarà tenuto a riparare o sostituire i componenti dell’Impianto Fotovoltaico divenuti inutilizzabili. Laddove la riparazione o la sostituzione del componente sia imputabile al Cliente Finale, quest’ultimo è tenuto a rimborsare il Locatore dei costi sostenuti. Si applicano gli articoli 1588 e 1589 del Codice Civile.
Allo stesso modo, il Locatore sarà responsabile nei confronti del Cliente Finale per eventuali danni causati al Cliente Finale stesso o a terzi dall’utilizzo dell’Impianto Fotovoltaico, salvo che tali danni siano imputabili ad un non corretto utilizzo dell’Impianto Fotovoltaico da parte del Cliente Finale.
Nel caso in cui soggetti terzi dovessero intraprendere azioni legali di qualunque tipo nei confronti del Cliente Finale, a causa dell’Impianto Fotovoltaico, il Locatore sarà tenuto a farsi carico delle spese legali dal primo sostenute, salvo il caso in cui tali controversie derivino da un cattivo utilizzo dell’Impianto Fotovoltaico da parte del Cliente Finale.
Il Locatore dovrà altresì promuovere nell’interesse del Cliente Finale, su documentata e motivata richiesta di quest’ultimo, eventuali controversie nei confronti delle società fornitrici dei componenti dell’Impianto Fotovoltaico, ed inerenti a possibili difetti o malfunzionamenti delle apparecchiature installate durante il periodo di garanzia delle stesse.
Il Cliente Finale, nel più breve tempo possibile, è tenuto a comunicare al Locatore il verificarsi di qualsiasi evento o l'esistenza di qualsiasi condizione o circostanza che, nel ragionevole giudizio del Locatore, possa rappresentare una minaccia imminente o un pericolo per l’Impianto Fotovoltaico, facendosi carico di tutte le misure necessarie per affrontare le circostanze che hanno dato origine a tale minaccia.
11. RIFACIMENTO DEL TETTO DELL’EDIFICIO
Il Cliente Finale è responsabile per i costi per l’eventuale spostamento dell’Impianto Fotovoltaico, qualora il Cliente Finale abbia bisogno di rifare il tetto del Fabbricato o si rendano necessari altri interventi nell’area sulla quale sorge l’Impianto Fotovoltaico.
Con costi di spostamento si intendono quelli sostenuti per la rimozione, in via temporanea, in tutto o in parte, dell’Impianto Fotovoltaico, lo stoccaggio dei suoi componenti e la reinstallazione dello stesso come da progetto e planimetrie approvate.
Qualora, nel corso dell’attività di rifacimento del tetto, dovessero verificarsi danni a componenti dell’Impianto Fotovoltaico, il Cliente Finale è tenuto a farsi carico della sostituzione delle parti danneggiate.
Resta inteso e convenuto che: (i) il Cliente finale dovrà inviare al Locatore, con almeno ......... giorni di preavviso, una comunicazione circa la sua intenzione di rifare il tetto del Fabbricato; (ii) il nuovo tetto installato sul Sito dovrà essere idoneo a garantire il continuo funzionamento dell’Impianto Fotovoltaico, come prima dell’installazione del nuovo tetto.
12. CANONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il Cliente Finale e il Locatore hanno stabilito un canone che determina convenzionalmente il valore di godimento del bene. Pur consapevoli che la struttura e i prezzi della tariffa elettrica sono soggetti a cambiamenti, hanno dunque deciso di prendere a riferimento per tale canone il prezzo dell’energia attualmente pagato dal Cliente Finale, al netto della componente IVA. Tale canone non potrà essere modificato per modifiche di carattere normativo, regolamentare o tariffario.
Il corrispettivo per la messa a disposizione al Cliente Finale dell’Impianto Fotovoltaico e per tutti i servizi che il Locatore è tenuto ad eseguire durante il periodo di efficacia del Contratto è un canone fisso ed immodificabile determinato in Euro ............. mensili (il “Canone”).
Il primo canone dovrà essere corrisposto dopo il trentesimo giorno dalla data di entrata in esercizio dell’Impianto Fotovoltaico.
Per tutta la durata del contratto, il Canone non sarà soggetto a revisione in base all’andamento dell’inflazione.
Le fatture, emesse ogni 30 giorni dal Locatore, dovranno essere pagate entro 15 giorni dalla data di emissione.
Il Pagamento degli importi fatturati dovrà essere effettuato tramite ............ presso il conto corrente del Locatore, di cui si indicano gli estremi  .............
Nel caso in cui qualsivoglia ammontare dovuto non sia pagato alla data stabilita, si applicheranno per il ritardato pagamento interessi di mora sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. 231/2002; tali interessi saranno aggiunti nella fattura successiva.
Qualora il Cliente Finale si renda inadempiente rispetto all’obbligazione di pagare anche una sola fattura emessa dal Locatore nell’arco di .....giorni dalla ricezione di apposita diffida, quest’ultimo avrà diritto a risolvere il presente Contratto e a rimuovere l’Impianto Fotovoltaico dal Sito a spese del Cliente Finale, fermo restando il risarcimento integrale del danno.
Nel caso in cui dovessero verificarsi malfunzionamenti all’Impianto Fotovoltaico tali da impedirne l’utilizzo da parte del Cliente Finale per più di .... giorni, quest’ultimo potrà richiedere una riduzione del canone mensile proporzionale al numero di giorni di inattività dell’Impianto.
E’ fatto salvo quanto disposto dal successivo Art. 15.
I costi per la sicurezza sono pari ad Euro ..… e sono inclusi nel Canone.
13. IMPOSTE E TASSE
Saranno a carico del Cliente Finale il pagamento delle accise, se dovute, sull’energia elettrica prodotta, così come il pagamento di tutte le tasse e imposte, ivi incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo: IMU, TARI e TASI, qualora da corrispondere.
Il Cliente Finale sarà altresì tenuto a sostenere i costi di eventuali adempimenti catastali.
14. CESSIONE DEL CONTRATTO
Il Cliente Finale si impegna a non cedere il Contratto e/o il Fabbricato se non dopo avere ottenuto il consenso del Locatore, il quale non potrà in ogni caso opporsi in modo irragionevole, e potrà opporsi solo qualora vi siano dubbi sulle capacità tecniche ed economiche della parte subentrante.
Il Cliente Finale dovrà fare sì che il soggetto subentrante sia messo a conoscenza ed accetti tutti i termini e le condizioni del presente Contratto, fermo restando che il Cliente Finale rimarrà responsabile in solido con il soggetto subentrante.
Anche il Locatore potrà cedere il Contratto, sia a società finanziatrice sia ad un altro soggetto terzo, il quale dovrà farsi carico di tutte le obbligazioni contenute nel Contratto, nessuna esclusa. In caso di cessione, il Locatore si impegna ad avvertire il Cliente Finale con un preavviso di ...... giorni.
15. RISOLUZIONE
Il presente Contratto potrà essere risolto per clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile per inadempimento del Locatore nei seguenti casi:
a. scioglimento o messa in liquidazione del Locatore;
b. mancato ottenimento delle necessarie autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio dell’Impianto Fotovoltaico entro ............. dalla stipula del Contratto;
c. annullamento, per qualsiasi ragione, dei permessi ottenuti per la realizzazione dell’Impianto Fotovoltaico, che ne compromettano in qualunque modo la sua utilizzabilità;
d. cessione del Contratto o dell’Impianto Fotovoltaico, senza previa comunicazione al Cliente Finale;
e. inattività dell’Impianto Fotovoltaico per difetti sopravvenuti per più di .......giorni.
Il presente Contratto si potrà risolvere per clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile per inadempimento del Cliente Finale nei seguenti casi:
i. scioglimento o messa in liquidazione del Cliente finale;
ii. mancato pagamento da parte del Cliente Finale del canone nei tempi stabiliti dall’Art. 12;
iii. avvenuta cessione del Contratto e/o del Fabbricato, senza consenso del Locatore o, comunque, perdita da parte del Cliente Finale della disponibilità del Sito o dell’unità di
consumo, così come definita dall’art. 1, lett. pp) dell’ Allegato A alla Deliberazione 578/2013 AEEGSI, senza preventiva comunicazione e consenso del Locatore.
Nei predetti casi, ciascuna Parte potrà risolvere il contratto immediatamente, dichiarando di volersi avvalere della presente clausola.
In caso di risoluzione per inadempimento del Cliente Finale, quest’ultimo dovrà pagare al Locatore un importo pari a Euro .......a titolo di penale, oltre al risarcimento del maggior danno.
In caso di risoluzione per inadempimento del Locatore, quest’ultimo sarà tenuto a pagare al Cliente Finale un importo pari ad Euro ......... a titolo di penale, oltre al risarcimento del maggior danno.
Il Contratto potrà inoltre essere risolto ai sensi dell’articolo 1454 del codice Civile, in caso di inadempimento di non scarsa rilevanza, di una delle Parti ad una o più delle obbligazioni in esso stabilite, nel caso in cui la Parte inadempiente non abbia intrapreso le azioni necessarie a porre rimedio a tale inadempimento entro 15 giorni dalla ricezione di apposita diffida da parte dell’altro Contraente.
In tutti i casi di risoluzione del Contratto, il Locatore provvederà alla rimozione dell’Impianto Fotovoltaico.
16. COMUNICAZIONI
Il Cliente Finale e il Locatore si scambieranno le comunicazioni inerenti il presente Contratto solamente in forma scritta, ad uno dei seguenti contatti, a mezzo Posta elettronica Certificata, Fax o raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di raccomandata, la spedizione si intenderà effettuata per chi la invia al momento dell’invio e per chi la riceve al momento del ricevimento.
Cliente Finale: PEC: ….., fax ……, indirizzo …..
Alla cortese attenzione di ….
Locatore: PEC …….., fax …….., indirizzo …….
17. RISOLUZIONE DELLE DISPUTE
Le Parti sono tenute a compiere ogni ragionevole sforzo per risolvere tempestivamente eventuali controversie o reclami attraverso la negoziazione in buona fede tra i loro rispettivi rappresentanti, muniti dei necessari poteri, per raggiungere una composizione amichevole.
Qualora le Parti non dovessero raggiungere un accordo entro trenta (30) giorni, la disputa sarà deferita alla competenza esclusiva del Tribunale di Viterbo, con deroga a qualsiasi altra competenza concorrente.
18. DISPOSIZIONI FINALI
Le Parti si obbligano a considerare confidenziale e riservato lo scambio di qualsiasi tipo informazione che dovesse avvenire fra di esse nel corso dello svolgimento del Contratto, salvo il caso in cui le informazioni debbano essere divulgate per espressa disposizione di legge o per le finalità del presente Contratto.
Eventuali modifiche al contenuto del Contratto dovranno essere effettuate esclusivamente in forma scritta e dovranno essere altresì sottoscritte dalle Parti.
Il Contratto sarà disciplinato ed interpretato secondo la legge italiana.
Per tutto quanto non espressamente in esso previsto, e per tutte le espressioni non compiutamente definite, si rimanda alla Deliberazione 578/2013 e alla Deliberazione 570/2012 AEEGSI, nonché, in quanto rilevanti, ad ulteriori Deliberazioni della predetta AEEGSI, alle norme del Codice Civile e alle altre norme di legge vigenti, comprensive di tutte le loro successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

 

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Il Noleggio Operativo di un impianto fotovoltaico è una formula alternativa all’acquisto e al leasing che consente, dietro pagamento di un canone periodico, di acquisire l’impianto per uno specifico arco temporale, senza sostenere la spesa dell’acquisto.

Dal punto di vista finanziario il bene noleggiato non viene iscritto a bilancio e non costituisce un indebitamento per l’azienda e non c'è alcuna segnalazione in Centrale Rischi e si mantiene liquidità in azienda.

I canoni di noleggio sono totalmente deducibili ai fini IRES e IRAP (e detraibili per l’IVA), indipendentemente dalla durata del contratto di noleggio. 

Si eliminano i costi di smaltimento dell’impianto a fine vita, i costi di manutenzione, quelli di riparazione fuori garanzia.