Gli impianti fotovoltaici vanno iscritti in contabilità secondo le prescrizioni dell’Oic 16. 
Ad esempio l'impianto fotovoltaico installato al suolo rientra tra i beni materiali da rilevare nella voce ‘B.II.1 – Terreni e fabbricati’ dell’attivo patrimoniale. Questi devono essere rilevati separatamente dal terreno. Ne consegue che gli impianti fotovoltaici devono essere sottoposti ad ammortamento, separatamente dal terreno su cui sono installati, sulla base della loro residua vita utile.

Ammortamento impianti fotovoltaici
L’Agenzia delle entrate si è espressa relativamente al coefficiente di ammortamento degli impianti fotovoltaici dapprima con la circolare n. 46/2007 e, successivamente, con la circolare n. 36/2013.
In base alle rilevanza catastale:
-per gli impianti installati a “terra” (tipicamente che insistono su terreni) il bene è normalmente qualificato come immobile strumentale (classificabile nelle categorie catastali D/1 o D/10), con deduzione dell’ammortamento applicando l’aliquota del 4% (quali fabbricati destinati all’industria). A seguito della classificazione degli impianti fotovoltaici come beni immobili, si applicano anche le disposizioni volte a rendere indeducibile l’ammortamento delle aree sulle quali insistono. Per lo scorporo della quota del terreno indeducibile deve essere considerato il suo valore, se questo è stato separatamente indicato nell’atto (quando ad esempio il terreno è stato acquisto prima della costruzione), oppure il valore convenzionale, ovvero il 30% del costo di acquisto complessivo dell’immobile, per i fabbricati industriali, e il 20% per gli altri fabbricati. Nel momento in cui gli impianti sono considerati beni immobili, è dovuta anche l’IMU. Per le imprese agricole in particolare, l’Agenzia del Territorio ha specificato con il protocollo n. 3189 del 6 giugno 2012, che tali impianti sono da accatastare come D/10, cioè come fabbricati strumentali rurali, e sono dunque esonerati dall’assolvimento dell’IMU.

-per gli impianti installati sul tetto dell’edificio (tipicamente il capannone o il laboratorio), il bene è qualificato come bene immobile se incrementa il valore capitale o la redditività del bene in cui è inserito di almeno il 15% (nel qual caso è necessario provvedere alla variazione della rendita), ovvero come bene mobile se non si verifica la descritta

condizione. Nel caso in cui l’impianto sia qualificato come bene immobile (anche se non accatastato autonomamente), la deduzione dell’ammortamento avviene con l’aliquota del 4%. Nel caso in cui l’impianto sia qualificato come bene mobile, la deduzione dell’ammortamento avviene con l’aliquota del 9%.

Attenzione; la Norma di Comportamento n. 197 del 18 luglio 2016 dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti, traendo spunto dal documento Oic 16, ha evidenziato come gli impianti fotovoltaici siano esposti agli eventi atmosferici, con la conseguenza che alcune componenti, aventi un maggiore periodo di deperimento, vadano ammortizzate con il coefficiente del 4%, mentre altre componenti degli impianti fotovoltaici, la cui identificazione deriva dall’analisi della modalità con la quale svolgono la loro funzione essenziale, rappresentata dalla produzione dell’energia elettrica, vadano ammortizzate con il coefficiente del 9%. Pertanto, a parere dell’Aidc, già nella fase dell’iscrizione contabile il valore della complessa struttura degli impianti di produzione di energia elettrica deve essere scomposto per componenti secondo natura, ammortizzabilità e durata utile, con l’eccezione dei casi in cui ciò non sia praticabile o significativo.

Impianti fotovoltaici realizzati su beni di terzi
Una particolare situazione riguarda il caso in cui l’immobile, sul quale vengono integrati i pannelli fotovoltaici, sia di proprietà di terzi. Tali impianti, quando sono classificati come beni immobili, non possono più essere contabilizzate come immobilizzazioni materiali, ma come oneri pluriennali. L’ammortamento di tali oneri viene effettuato in base alla durata del contratto di locazione, di noleggio e della concessione d'uso.
La classificazione come “bene immobile” o come manutenzione straordinaria comporta infine ripercussioni sul rimborso IVA.

Impianti fotovoltaici acquisiti in leasing
Il trattamento fiscale degli impianti fotovoltaici acquisiti in leasing varia a seconda che l’impianto venga riqualificato come bene immobile o bene mobile.
A tal riguardo l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
• “Quando l’impianto è qualificabile come bene mobile e costituisce bene strumentale nell’esercizio dell’attività d’impresa, il canone di leasing di detto bene è deducibile ai sensi dell’articolo 102, comma 7, del Tuir il quale dispone che “per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione
finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa”;
• Nell’ipotesi in cui l’impianto fotovoltaico che forma oggetto del contratto di leasing è qualificabile come bene immobile il citato articolo 102, comma 7, del TUIR dispone che “qualora l’applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni,
la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni”.

Contributo in conto impianti
La concessione del contributo può essere rilevata in due modi diversi:
- Il primo metodo consiste nel portare il contributo in diretta diminuzione del costo dell’impianto.
- Il secondo metodo consiste nel rilevare un componente positivo di reddito “altri ricavi e proventi” come contropartita del credito per contributi. Esso viene fatto partecipare alla formazione del reddito attraverso il calcolo di risconti passivi.

 

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