Gasolio agricolo e credito imposta carburanti. Con l’articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 è stato previsto uno specifico credito di imposta carburanti - destinato ai mezzi agricoli - per compensare una parte dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività d'impresa, pari 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Attenzione: anche i beneficiari del credito gasolio agricolo riservato alle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca per l’acquisto di carburante - per il terzo e il quarto trimestre 2022 - debbano inviare entro il 16 marzo 2023 la comunicazione dell’importo del credito maturato nel 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo - Agenzia Entrate Provvedimento n. 56785 del 01 marzo 2023. La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24 o ceduto a terzi.

Codice tributo 6972 Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) da utilizzare entro il 30 giugno 2023.

Codice tributo 6987 Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) da utilizzare entro il 30 giugno 2023.

Primo trimestre 2022 Bonus gasolio agricoltura. L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.23/E del 30 maggio 2022, ha istituito il codice tributo 6965, da riportare nella sezione “Erario” del modello F24.

-Secondo trimestre 2022. Non è previsto alcun bonus per il carburante agricolo in quanto il beneficio è stato previsto solo per le imprese della pesca.

-Esteso al terzo trimestre il credito di imposta pari al 20% per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola.
Il Decreto Aiuti Bis (DL 9 agosto 2022, n.185), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 9 agosto 2022, n.185, in vigore dal 10 agosto 2022, prevede all’art.7 la proroga al 3 trimestre 2022 (01 luglio - 30 settembre 2022) delle agevolazioni introdotte dalle disposizioni di cui all’articolo 18 del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21.

Il codice tributo da indicare nel modello F24 per poter compensare il bonus carburante agricolo è il 6972 – Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.

Il bonus carburante agricolo del Terzo trimestre 2022 - codice 6972 - è utilizzabile solo in compensazione entro il 30 giugno 2023. Il termine è stato prorogato dall'articolo 15, comma 1-quinquies del DL Milleproroghe n.198/2022, convertito con modifiche in legge n.14/2023 che differisce al 30 giugno 2023,  il termine di utilizzabilità del contributo, sotto forma di credito di imposta, riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nel terzo trimestre dell'anno 2022. La norma introduce, altresì, un termine (16 marzo 2023) entro cui i beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a inviare all'Agenzia delle entrate l'importo del credito maturato nel 2022;

-Quarto trimestre 2022 (01 ottobre - 31 dicembre 2022).
Il Decreto Aiuti Ter (DL 144/2022), entrato in vigore il 24 settembre, ha esteso l'agevolazione di cui sopra, all'ultimo trimestre dell'anno: “Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 - è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto”. Entro il 16 marzo 2023 i beneficiari del credito a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

Il codice tributo da indicare nel modello F24 per poter compensare il bonus carburante agricolo 4 trimestre 2022 è il 6987 – Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – art. 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”. Il credito può essere compensato entro la data del 30 giugno 2023.

-Primo trimestre 2023 (01 gennaio - 31 marzo 2023)
L'articolo 1 commi 45-50 Legge 197/2022 ha prorogato al primo trimestre 2023 il credito di imposta gasolio agricolo. Leggi l'approfondimento.

 

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Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile dell'eventuale IRAP.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

 

Il credito d’imposta suddetto è stato qualificato come un aiuto di Stato e bisognerà compilare il quadro RU e il quadro RS.

Il quadro RU dovrà essere compilato nel modo seguente:

Codice O9: Credito d’imposta di cui all’art. 18 D.L. n. 21/2022, a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per la propria attività nel primo trimestre 2022.
Codice Q1: Credito d’imposta di cui all’art. 3-bis D.L. n. 50/2022, a favore delle imprese esercenti attività della pesca, per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per la propria attività nel secondo trimestre 2022.
Codice Q6: Credito d’imposta di cui all’art. 7 D.L. n. 115/2022, a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per la propria attività nel terzo trimestre 2022.
Codice Q7: Credito d’imposta di cui all’art. 2 D.L. n. 144/2022, a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e di quelle esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO “01.61”, per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per la propria attività nel quarto trimestre 2022.


Il quadro RS dovrà essere compilato nel modo seguente:

Codice 76: Credito d’imposta di cui all’art. 18 D.L. n. 21/2022, a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per la propria attività nel primo trimestre 2022.
Codice 78: Credito d’imposta di cui all’art. 3-bis D.L. n. 50/2022, a favore delle imprese esercenti attività della pesca, per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per la propria attività nel secondo trimestre 2022.
Codice 79: Credito d’imposta di cui all’art. 7 D.L. n. 115/2022, a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per la propria attività nel terzo trimestre 2022.
Codice 80: Credito d’imposta di cui all’art. 2 D.L. n. 144/2022, a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e di quelle esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO “01.61”, per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per la propria attività nel quarto trimestre 2022.

 

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