Micro, piccola e media impresa (PMI) ecco quali sono limiti di dimensione e parametri previsti dalla normativa comunitaria. Si ricorda che rientrano nella definizione delle PMI, esclusivamente le imprese “Autonome”.

La Micro impresa è costituita da imprese che:
hanno meno di 10 occupati E;
hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

La Piccola impresa è costituita da imprese che:
hanno meno di 50 occupati E;
hanno un fatturato annuo O un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

La Media impresa è costituita da imprese che:
hanno meno di 250 occupati E;
hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Le imprese che non rientrano nelle sopra descritte categorie sono considerate grandi imprese.

I requisiti relativi al numero di dipendenti e al totale del fatturato, o al numero di dipendenti e al totale di bilancio, devono ambedue sussistere e sono cumulativi. È invece prevista l’alternatività tra i requisiti di fatturato e totale di bilancio.

Il criterio principale il numero degli occupati. Il numero dei dipendenti viene espresso in termini di ULA (unità lavorative anno) - ad esempio un lavoratore a tempo pieno per tutto l'anno è considerato 1 ULA; un dipendente part time, che lavora la metà del tempo di un lavoratore a tempo pieno conta 0,5 ULA.  Si considerano dipendenti i lavoratori dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati a forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Non rientrano tra i dipendenti gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento

I criteri del fatturato annuo (voce A.1 del conto economico) e del totale di bilancio (totale dell’attivo patrimoniale) sono quelli dell’ultimo esercizio contabile approvato precedentemente la data di sottoscrizione della richiesta di agevolazione.
Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Il requisito dell'indipendenza
La classificazione prevede che l’impresa oltre al numero dei dipendenti e ai dati di fatturato e bilancio debba possedere anche il requisito di indipendenza.
Si considera “indipendente” l’impresa il cui capitale o diritti di voto non siano detenuti per più del 25% da una o più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa.

La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate:

-società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
-università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
-investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
-enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.
Qualora non sia rispettato il requisito di indipendenza al fine di determinare la dimensione aziendale è necessario sommare in proporzione o in toto il numero degli occupati e il fatturato o totale di bilancio delle imprese associate o collegate.

Imprese collegate
Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

a) l’impresa in cui un’altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;

b) l’impresa in cui un’altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;

c) l’impresa su cui un’altra impresa ha il diritto, in virtu’ di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;

d) le imprese in cui un’altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.


A definire i parametri di riferimento delle PMI è la Raccomandazione dell’Unione Europa n. 2003/361/CE.
La direttiva comunitaria è stata recepita dall’Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005.

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