Certificazione della documentazione contabile

Circolare n. 5/E del 16 Marzo 2016 dell’Agenzia delle Entrate precisa che la documentazione richiesta ai fini dei controlli va certificata entro la data di approvazione del bilancio e per i soggetti che non sono tenuti all’approvazione del bilancio, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio in cui sono stati effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (articolo 7).

La Risposta all’Interpello n. 396 del 9 Giugno 2021 riprende alcuni passaggi della Circolare 13/E del 27 Aprile 2017, tra cui il seguente: “La disciplina agevolativa non subordina il diritto alla spettanza del credito di imposta, né la sua concreta fruizione, alla rilevazione in bilancio del relativo provento» richiedendo, invece, «la predisposizione di “apposita documentazione contabile” che deve essere “certificata” da un revisore o di una società di revisione legale dei conti iscritti nel registro dei revisori legali. […] la documentazione contabile certificata deve essere conservata ed esibita unitamente al bilancio e la medesima documentazione va certificata entro la data di approvazione del bilancio ovvero, per i soggetti che non sono tenuti all’approvazione del bilancio, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili»”.

Legge 30 Dicembre 2018, n. 145 (Legge Bilancio 2019) nel modificare il comma 8 dell’art. 3 del D.L. n. 145/2013, ha previsto l’espressa subordinazione dell’utilizzabilità del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione della documentazione contabile, già a partire dal credito d’imposta maturato in relazione al periodo d’imposta 2018.

Circolare n.389584 del 15 febbraio 2019 della Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese del Ministero dello Sviluppo Economico “non è richiesta al soggetto incaricato della revisione legale dei conti alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità al credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall’impresa”.

Circolare n. 8/E del 10 Aprile 2019 dell’Agenzia delle Entrate all’articolo 3, comma 3.1, specifica che le nuove disposizioni estendono l’obbligo di certificazione della documentazione contabile delle spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio (sia del periodo agevolato e sia dei periodi di media), in precedenza previsto solo per le imprese non soggette per legge al controllo legale dei conti, a tutti soggetti beneficiari e, dunque, anche di fatto alle imprese di grandi dimensioni.

 

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Aggiornamento certificazione obbligatoria per poter usufruire del credito di imposta

La certificazione contabile obbligatoria per il Credito Formazione 4.0