La definizione di attività artigianale è stabilita dalla Legge quadro sull’Artigianato, Legge n.443/85.

Un’impresa è definita “artigiana” nel caso in cui i beni o i servizi offerti sono prodotti artigianalmente, ossia non in modo completamente automatizzato, e anche, spesso, in modo manuale, con l’esclusione delle attività agricole e di tipo commerciale

L'impresa artigiana può essere esercitata sia in forma individuale che in forma collettiva.

Lo status di impresa artigiana può essere ottenuto anche da una società a responsabilità limitata che si iscriva volontariamente all'Albo delle imprese artigiane.

Per le società a responsabilità limitata la qualifica artigiana può essere solo richiesta, non può essere attribuita d’ufficio. L’Inps non può iscrivere alla gestione artigiani il socio se la società non lo ha richiesto.

Per poter considerare una Srl artigiana è necessario che siano rispettate alcune condizioni, vediamo insieme quali.

 

- Società a responsabilità limitata (SRL) unipersonale.
La Società a Responsabilità Limitata con socio unico deve possedere i seguenti requisiti:
Il socio unico deve esercitare personalmente e professionalmente l´attività artigiana, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
Il socio unico non può essere titolare di altra impresa artigiana o socio lavorante o collaboratore familiare in altra impresa.
Il socio unico inoltre deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi in materia per le attività che lo richiedano (impiantisti, parrucchieri, autoriparatori, imprese di pulizia, ecc).

 

 

- Società a responsabilità limitata (SRL) pluripersonale.
Dal 4 aprile 2001 anche le Srl pluripersonali hanno diritto al riconoscimento della qualifica artigiana. Tale riconoscimento è facoltativo e a discrezione della società.
La Società a responsabilità limitata pluripersonale deve possedere i seguenti requisiti:
La maggioranza dei soci deve svolgere in prevalenza il lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenere la maggioranza del capitale e degli organi deliberanti (assemblea soci e consiglio di amministrazione).
Ad esempio una S.r.l. costituta da 5 soci, di questi almeno 3 devono avere i requisiti di imprenditore artigiano.
Inoltre tale maggioranza (3 soci partecipanti all'attività) devono detenere la maggioranza del capitale sociale e dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione della società.
Non è richiesto che tutti i soci artigiani assumano la veste di consigliere.
I soci lavoranti non possono essere titolari di altra impresa artigiana o socio lavorante o collaboratore familiare in altra impresa.
Lo Statuto della società non deve contenere limitazioni alle decisioni dell’assemblea dei soci sulla gestione ordinaria caratteristica dell’impresa. 

 

Si ricorda infine che i soci della srl che partecipano all’attività artigiana vanno iscritti alla gestione previdenziale Inps Artigiani.

 

Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli 24-04-2017

 

Elenco dei soci. Soci artigiani
I seguenti soci costituiscono la società a responsabilità limitata:
- indicare cognome e nome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza di ciascun socio, oppure, se socio persona giuridica, denominazione, data e luogo di costituzione, sede;
- riportare l’indicazione dei “soci artigiani” i quali devono essere in numero superiore rispetto ai soci non artigiani assicurando il requisito della maggioranza numerica dei soci nel loro complesso;
- in caso di due soci indicare il socio artigiano.
I soci, all’unanimità, conferiscono mandato al Sig.............., affinché curi gli adempimenti necessari per la presentazione della domanda di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 13 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
Con la dizione: “soci artigiani” si fa riferimento ai soci che, costituendo la maggioranza dei soci della S.r.l., svolgono in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detengono la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società, ai sensi e per gli effetti previsti dal citato art. 13 della legge 5 marzo 2001, n. 57. Con la medesima dizione, laddove compatibile, si fa riferimento ad un solo socio artigiano, laddove la S.r.l. sia costituita da due soci.


Morte del socio artigiano
In caso di morte di uno o più soci artigiani, i soci superstiti, con l’unanimità dei soci artigiani, hanno diritto di decidere in alternativa:
a) la devoluzione della partecipazione e dei diritti di sottoscrizione delle partecipazioni di nuova emissione e di prelazione agli eredi, con la facoltà di subordinare il loro subentro nella società alla verifica del possesso di determinati requisiti personali o professionali necessari per consentire la prosecuzione dell’esercizio dell’impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana; in tal caso gli eredi possono subentrare nella società a condizione che si impegnino a partecipare con il proprio prevalente lavoro personale nel processo produttivo consentendo alla società di conservare l’iscrizione all’Albo provinciale delle imprese artigiane per il periodo massimo di cinque anni di cui all’art. 5, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443;

 

Amministrazione e controllo
L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art. 2479 c.c. e dal presente atto costitutivo.
L’amministrazione spetta di diritto a ciascuno dei soci artigiani i quali devono detenere la maggioranza numerica nel consiglio di amministrazione, se costituito, o esercitare in maggioranza la funzione dell’amministrazione.
Pertanto, la S.r.l. artigiana può essere amministrata alternativamente:
a) da un socio artigiano nel caso di società costituita da due soci;
b) da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di X membri, la maggioranza dei quali deve essere composta da soci artigiani;
c) da una pluralità di amministratori, la cui maggioranza deve essere costituita da soci artigiani.

 

Per costituire una nuova Srl non occorre più il "versamento in banca" dei cosiddetti "centesimi" (ex "decimi").
L'art. 9, comma 15 bis; del Dl 76/2013, convertito nella legge n. 98/2013, ha infatti abolito l'obbligo di versare "in banca" il 25% del capitale sociale sottoscritto in denaro (se la società è pluripersonale) e l'intero capitale sottoscritto (se la società è unipersonale).
Resta invece l'obbligo del versamento "in banca" per la costituzione di Spa..
Il versamento per la costituzione di una srl, pertanto, a norma del citato art. 9, deve essere effettuato "all'Organo Amministrativo, nominato nell'atto costitutivo" e il notaio farà menzione, in atto, dei mezzi di pagamento.
Secondo una nota del Consiglio Nazionale del Notariato, del 4 settembre 2013, le soluzioni possibili per il versamento sono le seguenti:
a) innanzitutto, non è ammesso l'assegno bancario, in quanto non garantisce la copertura della somma e quindi l'effettivo conferimento;
b) è ammesso il denaro contante per importi fino a mille euro; oppure:
c) assegno circolare intestato a nome della costituenda società;
d) bonifico a favore della costituenda società
Per le due soluzioni di cui alle precedenti lett.c) e d) è già stato manifestato il dubbio circa l'ammissibilità di un assegno circolare o di un bonifico a favore di un soggetto che non è ancora nato ed esistente: la prassi bancaria potrebbe non concordare con tali impostazioni.
e) assegno circolare intestato all'Amministratore della società, nominato nell'atto costitutivo, intestato "nella sua qualità di amministratore della costituenda società: se infatti fosse intestato personalmente, per la "non trasferibilità" l'assegno dovrebbe necessariamente essere versato sul conto personale dell'Amministratore, con notevoli complicazioni contabili..

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