La Corte di giustizia tributaria (Cgt) non è dotata di poteri di equità sostitutiva, ma deve basare le proprie decisioni su giudizi estimativi, di cui deve dar conto in motivazione sulla base delle prove offerte. Questo principio è stato ribadito dalla Cgt di secondo grado della Calabria nella sentenza n. 128 del 12 gennaio 2024.

La controversia riguardava un avviso di accertamento bancario emesso da un ufficio calabrese dell’Agenzia delle entrate, relativo a Irpef, Irap e Iva per un determinato anno di imposta. Il contribuente aveva presentato ricorso contro l’atto impositivo davanti alla Ctp di Crotone, che, pur riconoscendo che le argomentazioni del ricorrente non erano sufficienti a superare la presunzione di cui all’articolo 32 del Dpr n. 600/1973, aveva comunque ritenuto eccessivo il reddito accertato e aveva disposto una riduzione del 40%.

L’Ufficio aveva successivamente presentato ricorso, sostenendo che la decisione del primo giudice si basava sull’equità, senza giustificazioni adeguate, ma derivava esclusivamente da una valutazione forfettaria.

Nell’accogliere il ricorso erariale, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria espone di concordare con l'orientamento già espresso dallo stesso Collegio, conforme ai principi di diritto formulati dalla Corte di cassazione (cfr pronuncia n. 10875/2022), secondo cui, nel giudizio tributario, non è ammissibile il ricorso all’equità “sostitutiva”.

Vedi anche la recente Cassazione, ordinanza n. 1707/2024: “ciò che è precluso al giudice tributario è il fare uso di poteri di equità sostitutiva, dovendo fondare la propria decisione su giudizi estimativi, di cui deve dar conto in motivazione in rapporto al materiale istruttorio (Cass., Sez. V, 18 maggio 2023, n. 13726; Cass., Sez. V, 25 giugno 2019, n. 16960), dovendo il giudice dare conto delle risultanze del materiale istruttorio (Cass., Sez. V, 5 aprile 2022, n. 10875; Cass., Sez. VI, 23 marzo 2018, n. 7354)”.

Art. 113 c.p.c., comma 1, “nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità”.

 

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