Le ordinanze n. 4617/24 e n. 4315/24 della Cassazione stabiliscono che i sindaci delle SPA che non effettuano i dovuti controlli sulla gestione aziendale perdono il compenso professionale in caso di fallimento della società.

I sindaci delle Spa (società per azioni) subiscono le conseguenze finanziarie della loro inerzia quando si tratta di controllare la gestione aziendale. Dopo il fallimento di un’azienda, i sindaci non riceveranno compensi professionali se non hanno attivato i controlli anticrisi necessari.

In particolare, quando l’impresa è in difficoltà, i sindaci devono:
-Convocare l’assemblea dei soci per discutere l’aumento del capitale.
-Attivare il pubblico ministero per consentirgli di intervenire.
-Reagire agli atti di dubbia regolarità degli amministratori.

Se i sindaci non adempiono a queste responsabilità, pagheranno di tasca propria. Questo principio emerge dalle ordinanze n. 4617/24 e n. 4315/24, rispettivamente del 21 febbraio 2024 e del 19 febbraio 2024, pubblicate dalla prima sezione civile della Cassazione1. In altre parole, la loro inerzia ha un costo, e questa decisione giuridica mira a garantire una maggiore responsabilità nell’ambito della gestione aziendale.


L'ordinanza n. 4617/24 riguarda il caso di una società fallita dopo che i sindaci non avevano convocato l'assemblea dei soci per l'aumento del capitale nonostante le difficoltà finanziarie.
L'ordinanza n. 4315/24 riguarda il caso di una società fallita dopo che i sindaci non avevano reagito ad atti di dubbia regolarità degli amministratori.

Le ordinanze riguardano casi specifici, ma i principi sottostanti sono importanti per la tutela degli interessi delle società e dei loro azionisti. È fondamentale che i sindaci agiscano tempestivamente e diligentemente per evitare situazioni di crisi e proteggere gli investitori e l’azienda stessa

 

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Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

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