Rottamazione del magazzino 2024, schema di sintesi art.1, commi 78-85 della Legge 30 Dicembre 2023, n.213:

Destinatari:
Imprese individuali in ordinaria e società che non adottano i principi contabili internazionali (OIC)
Escluse le imprese minori in contabilità semplificata (ma possibile in vista di un transito in contabilità ordinaria)

Periodo di riferimento:
2023 per i soggetti solari (esercizio in corso al 30 settembre 2023)

Rimanenze interessate:
Beni di cui all'art.92 del D.P.R. 917/1986:
Beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa
Materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili (esclusi quelli strumentali)
Esclusi: servizi in corso di esecuzione, commesse infrannuali, opere, forniture e servizi ultrannuali

Casistiche:
Sopravvalutazione: Eliminazione delle esistenze iniziali per quantità e/o valori superiori a quelli effettivi
Sottovalutazione: Iscrizione delle esistenze iniziali per quantità e/o valori in precedenza omessi

Adeguamento:
Effettuato nella dichiarazione dei redditi (IRES e IRAP) relativa al periodo di riferimento
Versamento delle imposte in due rate di pari importo

Effetti:
Piena efficacia fiscale e civilistica a decorrere dal periodo di riferimento
Non utilizzabile per accertamenti relativi a periodi precedenti
Imposta sostitutiva non deducibile

Contabilità:
Adeguamento imputato al saldo di apertura (2023) delle rimanenze
Sopravvenienza se errore ritenuto irrilevante

Imposte:
Eliminazione delle esistenze iniziali:
IVA (aliquota media 2023) x VALORE ELIMINATO x COEFFICIENTE DI MAGGIORAZIONE
IMPOSTA SOSTITUTIVA (18%) x (VALORE ELIMINATO x COEFFICIENTE DI MAGGIORAZIONE – VALORE ELIMINATO)

Iscrizione di esistenze iniziali:
IMPOSTA SOSTITUTIVA (18%) x VALORE ISCRITTO

Versamenti:
Entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al 2023
Entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relative al periodo successivo

Sanzioni:
Nessuna sanzione per l'adeguamento
Restano fermi i verbali di constatazione e gli accertamenti notificati fino al 1° gennaio 2024


Dichiarazione dei redditi:
L'adeguamento deve essere richiesto ed indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 nell'apposita sezione del quadro RQ righi da RQ110 a RQ112.

Nota integrativa per le società di capitali:
Dettagliata illustrazione dell'adeguamento effettuato
Ammontare delle rimanenze iniziali adeguate
Importo dell'imposta sostitutiva versata
Modalità di rilevazione contabile adottata

 

L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’IRAP.

 

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La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto importanti disposizioni volte a consentire alle imprese di adeguare le rimanenze iniziali di magazzino al 31 dicembre 2023. Questo adeguamento, rivolto esclusivamente alle imprese in contabilità ordinaria che non adottano i principi contabili internazionali, offre la possibilità di regolarizzare le scritture contabili relative al magazzino, adattandole alla situazione di giacenza effettiva.

Destinatari e periodo di imposta:
Le disposizioni riguardano le imprese che non adottano i principi contabili internazionali e si applicano al solo periodo d'imposta in corso al 30 dicembre 2023 (o al 2023 per i soggetti solari).
Le imprese in contabilità semplificata che adottano il principio di cassa non possono aderire a questa rottamazione delle rimanenze iniziali. Per le imprese che adottano la contabilità semplificata, è importante infatti notare che le variazioni delle rimanenze non incidono direttamente sulla determinazione del reddito d'impresa. Questo perché, in conformità al principio di cassa, le spese relative alle merci sono considerate nel periodo d'imposta in cui avviene effettivamente il pagamento. In altre parole, poiché la contabilità semplificata si basa sul principio della registrazione delle transazioni in base alla cassa, le rimanenze di magazzino non influenzano direttamente il reddito imponibile dell'impresa.

Modalità di regolarizzazione:
Le imprese hanno due modalità di regolarizzazione a disposizione:

Eliminazione delle esistenze iniziali sovrastimate:
In caso le rimanenze iniziali siano state valutate in quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi, l'adeguamento comporta il pagamento dell'IVA sull'ammontare eliminato, applicando l'aliquota media del 2023 e un coefficiente di maggiorazione specifico per diverse attività. Inoltre, si deve versare un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, pari al 18% della differenza tra l'ammontare calcolato e il valore eliminato.

Registrazione delle esistenze iniziali omesse precedentemente:
Se le rimanenze iniziali sono state sottovalutate, si procede all'iscrizione delle esistenze mancanti, con il pieno riconoscimento fiscale. In questo caso, si paga un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sempre al 18%, applicata al valore iscritto.

Richiesta e versamento delle imposte:
È fondamentale richiedere l'adeguamento nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta al 31 dicembre 2023. Le imposte dovute devono essere versate in due rate di pari importo, con la prima scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi del 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi del 2024.

Effetti e imposta sostitutiva:
L'adeguamento non comporta conseguenze sanzionatorie e i valori risultanti sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali dal periodo d'imposta successivo. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, né dell'IRAP.

Nota integrativa per le società di capitali:
Le società di capitali devono fornire una dettagliata illustrazione dell'adeguamento effettuato nella Nota Integrativa, specificando l'ammontare delle rimanenze iniziali adeguate, l'importo dell'imposta sostitutiva versata e la modalità di rilevazione contabile adottata.

 

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LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.
Articolo 1 commi:
78. Gli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
79. L'adeguamento di cui al comma 78 può essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
80. In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento:
a) dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L'aliquota media, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;
b) di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento, da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) e il valore eliminato.
81. In caso di iscrizione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento, da applicare al valore iscritto.
82. L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di cui al comma 78. Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta di cui al comma 78 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.
83. L'adeguamento di cui al comma 78 non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 80 e 81 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta indicato al comma 78 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello indicato al comma 78. L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
84. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.
85. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 78 a 84 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.