Con l'art. 1, c. 72, della legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021), è stato elevato a 2 milioni di euro - a regime - il limite annuo cumulativo di crediti utilizzati in compensazione orizzontale nel modello F24, ovvero rimborsabili sul conto fiscale con la procedura “semplificata”.

Limite compensazione 2 milioni ex art. 34 L. 388/2000

Nell’applicazione del limite va ricordato che il plafond vale per anno di presentazione del modello F24 e non per anno di formazione del credito. Si precisa poi che il limite alla compensazione opera cumulativamente, per anno solare, per tutti i crediti di imposta dei quali è titolare il contribuente, e non singolarmente per ciascun credito d’imposta, come chiarito nella risposta all’interrogazione n. 5-08067 del 2016. La compensazione in F24 non è necessaria per le cosiddette compensazioni verticali, ossia per le compensazioni di crediti utilizzati per il pagamento di debiti della medesima imposta, relativi a periodi successivi a quello di maturazione del credito.

Il nuovo limite di 2 milioni di euro si rende applicabile anche alla compensazione “orizzontale” (art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997) del credito IVA emergente dalla dichiarazione IVA.

1040 come compilare il modello F24

 

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La compensazione orizzontale è sempre soggetta al limite annuale di compensabilità prescritto dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - attualmente pari a 2 milioni di euro, per effetto, da ultimo, della previsione di cui all'articolo 1, comma 72, della legge del 30 dicembre 2021, n. 234 - a meno che i crediti non siano esclusi espressamente dal computo del limite.

Nella legge che regola il credito puoi trovare periodi come questo "alle compensazioni di cui trattasi non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pro tempore vigenti".

 

Ad esempio il limite dei due milioni espressamente non opera con riferimento all’utilizzo del credito di imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali. In base all’articolo 1, comma 1059, L. 178/2020, al credito di imposta per investimenti in beni strumentali non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007, di cui all’articolo 34 L. 388/2000 (limite compensazione per ciascun anno solare), e di cui all’articolo 31 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010 (divieto di compensazione fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento).
Lo stesso limite di compensazione non si applica ai crediti di imposta per ricerca sviluppo, innovazione, design e ideazione estetica (articolo 1, comma 204, L. 160/2019).

 

Decreto legislativo del 09/07/1997 n. 241 - Articolo 17
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.
La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

 

Limite di utilizzo dei crediti di imposta quadro RU
Per disposto dell’articolo 1 comma 53 della Legge 244/2007, a partire dall’anno 2008 "i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro".
La Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.9/DF del 3 aprile 2008 specifica che “il limite dei 250.000 euro opera non già come limite interno su ciascun singolo credito d’imposta, ma come limite complessivo sulla massa dei crediti d’imposta della specie”, come “in caso di sforamento del limite specifico dei 250.000 euro, le compensazioni operate con la parte di tali crediti eccedente detto limite si considereranno come non avvenute ”.
Non tutti i crediti di imposta sono assoggettati al limite di utilizzo appena descritto, ma se un contribuente disporrà di un credito che soggiace a tale limite, dovrà necessariamente compilare la Sezione VI-C del quadro RU, per dimostrare di non aver superato il “limite di utilizzo”, a prescindere dall’importo del credito.