Autovetture detraibilita' in breve

IVA:
La norma di riferimento è l’articolo 19-bis1 del D.P.R. 633/72.
Limitazione della detrazione IVA al 40% che riguarda "tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto» che non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'attività di impresa o della professione".
L'Iva, relativa alle prestazioni di servizi relative ai veicoli, custodia, manutenzione e riparazione, transito stradale, nonché l’acquisto di carburanti e lubrificanti, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto dell'autovettura. Attenzione ai fini della detrazione dell’Iva, i professionisti e le imprese devono pagare gli acquisti di carburante, effettuati presso i distributori stradali, con mezzi che ne assicurino la tracciabilità:L’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, comma 6, D.P.R. 605/1973, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”.

Redditi:
Le regole di deducibilità dei costi auto per imprese e professionisti, variano in funzione sia del tipo di veicolo che del suo utilizzo per l'esercizio dell'attività (articolo 164 del DPR n. 917/86).

Veicoli a deducibilità integrale
Le spese e gli altri componenti negativi relativi agli autoveicoli sono integralmente deducibili nei seguenti casi tassativamente indicati dall’articolo 164, comma 1, lettera a) del Tuir:
Veicoli usati esclusivamente come beni strumentali – veicoli indispensabili per lo svolgimento dell’attività, senza i quali la stessa non sarebbe configurabile. È il caso, per esempio, delle autovetture per le imprese di autonoleggio e per le autoscuole;
Veicoli adibiti ad uso pubblico – veicoli la cui destinazione ad uso pubblico è riconosciuto da un atto proveniente dalla pubblica amministrazione, come, per esempio, le autovetture utilizzate dai taxisti o dalle imprese che effettuano attività di noleggio con conducente;
Veicoli strumentali per natura – sono integralmente deducibili, le spese e gli altri componenti negativi relativi a veicoli non ricompresi nell’articolo 164, comma 1, lettera a), a condizione che siano inerenti all’attività di impresa. Si tratta di veicoli strumentali per natura, come, per esempio, gli autocarri.

Veicoli a deducibilità limitata disciplinati dall’articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR.
Per i veicoli di cui alla lett. b) del comma 1 dell’articolo 164 del TUIR, esiste un doppio limite di deducibilità. Si tratta di:
Un limite di deducibilità percentuale (20% in generale, 80% per agenti e rappresentanti);
Un limite al valore fiscalmente riconosciuto pari ad euro 18.075,99 euro (elevato a 25.822,84 per i veicoli di agenti e rappresentanti).

Costi impiego auto
Le spese di impiego degli autoveicoli (ad esempio: carburante, assicurazione, bollo auto, parcheggio, pedaggi autostradali, lavaggio ecc.) seguono la regola di deducibilità del veicolo a cui si riferiscono.

Noleggio
Nel caso di noleggio o locazione (non finanziaria), il limite per autovetture e autocaravan è pari ad euro 3.165,20 euro annui (euro 5.164,57 per gli agenti e rappresentanti).  Ipotizziamo che si voglia stipulare un contratto previo canone mensile pari a 500,00 euro per un veicolo aziendale. Il costo annuo sarà uguale a 6.000 euro (superiore al massimo deducibile €3.615,20). In questo caso verrà applicata la percentuale deducibile del 20% sull'ammontare massimo deducibile (3.615,20 x 20%) che è uguale a 723,04 euro che rappresenta la cifra annuale massima che ci consente di risparmiare il noleggio lungo termine.

 

Promemoria principali scadenze fiscali

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Appunti sparsi:

Alberghi e ristoranti
Per quel che riguarda il costo, la deducibilità dai redditi non è totale ma è pari al 75% per un importo massimo che dovrà essere calcolato nella misura del 2 per cento dei compensi relativi al periodo d’imposta. Il riferimento normativo è il comma 5, articolo 54 del TUIR, il quale stabilisce che: Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta”.

L’Iva è interamente detraibile  sia per imprese che professionisti, a condizione che i costi siano inerenti allo svolgimento dell’attività e documentati esclusivamente da fattura.