L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024 la detrazione è elevata al 50% e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.

Cessione del credito. Ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
- per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l'inquilino o il comodatario. Per usufruire della detrazione, è necessario pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Per comunicare la cessione del credito devi collegarti al sito dell’Agenzia delle entrate e loggarti utilizzando le tue credenziali o Spid. Dopo l’autenticazione, è possibile accedere alla procedura seguendo il percorso: La mia scrivania / Servizi per / Comunicare e poi selezionando “Piattaforma Cessione Crediti” (novità). 

L’invio della comunicazione può essere effettuato direttamente dal beneficiario della detrazione oppure incaricando un intermediario abilitato di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/98.

La Piattaforma per la cessione del credito è composta da quattro funzioni:
1. Monitoraggio crediti
2. Cessione crediti
3. Accettazione crediti/sconti
4. Lista movimenti

- Monitoraggio Crediti
Questa funzione della Piattaforma non permette di effettuare operazioni dispositive (comunicazione di cessione, accettazione, rifiuto), ma consente di consultare il riepilogo sintetico, per tipo di credito e anno di riferimento.

- Cessione crediti
In quest’area sono visibili i crediti ricevuti (per i quali, se necessario, è stata accettata la cessione), che quindi possono essere ulteriormente ceduti Per ogni riga, spuntando la relativa casella, è possibile indicare l’importo del credito ceduto (che viene precompilato con l’importo massimo del credito cedibile, ma può anche essere indicato in misura inferiore) e il codice fiscale del cessionario; la Piattaforma verifica che il codice fiscale indicato sia esistente e – in caso contrario – non permetterà di proseguire. Nella colonna “Note” viene indicato se il codice fiscale è valido.
Per proseguire, è necessario spuntare la casella in fondo alla pagina e cliccare sul pulsante “Cedi crediti selezionati” e confermare di voler proseguire con le operazioni selezionate, cliccando sull’apposito pulsante nella finestra di dialogo che apparirà.
Pagina riepilogo crediti cedibili selezionati. Per confermare definitivamente la comunicazione della cessione, è necessario cliccare sul pulsante “Cedi” e inserire il proprio codice PIN nella finestra di dialogo che apparirà.
I crediti ceduti saranno visibili nella Piattaforma del cessionario (cioè il soggetto beneficiario della cessione), che potrà accettarli o rifiutarli. Nel caso in cui li rifiuti, i crediti ritorneranno nella disponibilità del cedente. Dopo l’accettazione, i crediti ceduti sono visibili anche nel cassetto fiscale del cessionario.

- Accettazione crediti/sconti
Attraverso questa funzione, l’utente può visualizzare i crediti di cui risulta cessionario (ossia i crediti ceduti all’utente da altri soggetti), ovvero le comunicazioni in cui risulta come fornitore che ha praticato gli sconti, per i quali è richiesta l’accettazione, con l’indicazione del tipo di credito, dell’anno di riferimento, del soggetto cedente e dell’importo del credito ricevuto.
I crediti accettati sono visibili anche nel cassetto fiscale del cessionario (agevolazioni) e potranno essere utilizzati in compensazione tramite modello F24, indicando il codice tributo e l’anno di riferimento (se uguale o inferiore all’anno corrente); se i crediti ricevuti sono riferiti ad annualità future, il cessionario potrà utilizzarli in compensazione a decorrere dal 1° gennaio di tali annualità.

- Lista movimenti
Attraverso questa funzione, l’utente può consultare la lista delle comunicazioni di cessione dei crediti in cui risulta come cedente o cessionario e le eventuali operazioni successive intervenute.

 

Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario
L’utilizzo in compensazione segue la medesima ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione dal soggetto beneficiario originario, in assenza della cessione, ovvero:
per gli interventi agevolabili al 110%, il credito è recuperato in 5 quote annuali;
per gli altri interventi, il credito è recuperato in 10 quote annuali.
Con la risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per utilizzare in compensazione i crediti d’imposta maturati a seguito dell’applicazione del superbonus del 110%  maturato sui lavori di ristrutturazione effettuati e certificati.
“Al fine di consentire ai fornitori e ai cessionari di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta in argomento, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo: “6926” denominato “RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del TUIR – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2020, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2021”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022” e così via. La quota dei crediti non compensata nell'anno di riferimento non può essere fruita negli anni successivi, né può essere richiesta a rimborso.

Si ricorda che per compensare l’importo del modello F24 o, in alternativa, cedere ulteriormente il credito, è necessario confermare l’esercizio dell’opzione tramite la piattaforma telematica di cessione dei crediti.

Il fornitore o cessionario può utilizzare il credito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1 gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Articolo 121 comma 3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta e' usufruito con la tessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi, e non puo' essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Prot. n. 283847/2020
5. Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta
5.1. I cessionari e i fornitori utilizzano i crediti d’imposta di cui al punto 3 esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione di cui al punto 4 e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.
5.2. Ai fini di cui al punto 5.1:
a) i cessionari e i fornitori sono tenuti preventivamente a confermare l’esercizio dell’opzione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
b) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
c) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; 

d) non si applicano i limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pro tempore vigenti;
e) con successiva risoluzione sono istituti appositi codici tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
5.3. Ai sensi dell’articolo 121, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, la quota dei crediti d’imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.

 

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