DPR 633/72 articolo 30 - Versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza.
"Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, e' superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attivita'.
Il contribuente puo' chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione:
a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attivita' che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, quinto, sesto e settimo comma, nonche' a norma dell'articolo 17-ter;
b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonche' di beni e servizi per studi e ricerche;
d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies;
e) quando si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 17.
Il contribuente anche fuori dai casi previsti nel precedente terzo comma puo' chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso puo' essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze".

La possibilità di richiedere il rimborso del credito Iva risultante dalla Dichiarazione 2021, compilando l’apposito rigo VX4 del modello, passa attraverso la sussistenza di uno dei requisiti "tassativi" indicati nell’articolo 30 D.P.R. 600/1973 (sopra riportato) come ad esempio:


Codice 1 – Articolo 30, comma 1 – Cessazione di attività
I contribuenti che nel corso dell’anno 2020 hanno cessato l’attività possono chiedere il rimborso Iva indipendentemente dall’ammontare del credito, che deve essere indicato, se ne è prevista la redazione, nel bilancio finale di liquidazione depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese.

Codice 2 – Articolo 30, comma 2 – Aliquota media
Il rimborso può essere richiesto dai contribuenti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni.
In particolare il diritto al rimborso spetta se l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive effettuate, maggiorata del 10% (nel calcolo dell’aliquota media occorre tenere conto della seconda cifra decimale).
Nel calcolo dell’aliquota media devono invece essere esclusi (dal numeratore e dal denominatore) gli acquisti, le importazioni e le cessioni di beni ammortizzabili (indipendentemente dal trattamento imponibile o non), in quanto oggetto di autonoma ipotesi di rimborso.

Codice 3 – articolo 30, comma 2 – Operazioni non imponibili
Il rimborso Iva può essere chiesto dai contribuenti che hanno effettuato nell’anno operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 D.P.R. 633/1972 ed equiparate, nonché le operazioni non imponibili indicate negli articoli 41 e 58 D.L. 331/1993, per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d’imposta 2020.

Codice 4 – articolo 30, comma 2 – Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche
Il rimborso Iva può essere richiesto, limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili materiali e immateriali utilizzati direttamente dall’imprenditore che ne ha il possesso a titolo di proprietà o altro diritto reale (come definiti ai fini delle imposte sui redditi dagli articoli 102 e 103 Tuir), nonché di beni e servizi per studi e ricerche.

Codice 5 – articolo 30, comma 2 – Operazioni non soggette all’imposta
Possono chiedere il rimborso Iva i contribuenti che hanno effettuato nel 2020 prevalentemente operazioni non soggette all’imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972.

Codice 8 – articolo 30, comma 3 – Rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio
Il rimborso Iva compete se dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni (2018-2019-2020) risultino eccedenze d’imposta a credito, anche se inferiori a 2.582,28 euro.
In tal caso spetta per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24).

Codice 11 – Articolo 1, comma 63, L. 190/2014 – Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni
Tale codice deve essere utilizzato dai soggetti che, a partire dal 2021, si avvalgono del regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014, e chiedono il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione relativa all’ultimo anno in cui l’imposta è applicata nei modi ordinari.

Ricorrendo une delle possibili condizioni per il rimborso del credito Iva, bisogna fare poi attenzione ai limiti di importo:
- da 0 a 2.582,28 euro non è ammessa la domanda di rimborso;
- da 2.582,28 a 30.000,00 euro la domanda di rimborso IVA è ammessa e non è necessario né il visto di conformità, né alcuna garanzia particolare;
- da 30.000,00 euro in su per fare domanda di rimborso IVA è necessaria l’apposizione del visto di conformità, oltre ad eventuali garanzie.


Per le società di comodo (intendendo per tali sia le società non operative ex art. 30 della L. 724/94 sia le società in perdita sistematica ex art. 2 co. 36-decies e ss. del DL 138/2011) è in ogni caso preclusione la possibilità di richiedere il rimborso del credito IVA.

Tempi di erogazione del rimborso:
Il comma 1 dell’articolo 38-bis del DPR 633/72 dispone il termine dei 3 mesi per l’esecuzione del rimborso, a partire dalla data di presentazione della richiesta, che coincide con il giorno di presentazione della dichiarazione annuale.
Trascorso il periodo previsto dalla norma, decorreranno gli interessi (previsti nel 2% annuo) a cui il contribuente avrà diritto, in caso di ritardata erogazione del rimborso, che dovrebbero essere erogati automaticamente, anche senza specifica richiesta da parte del contribuente.
Il modello IVA prevede la possibilità, in alternativa alla procedura ordinaria di erogazione del rimborso, di utilizzare una procedura semplificata, per il tramite dell’Agente della riscossione, che dovrebbe permettere una riduzione dei tempi necessari dai 3 mesi ai 60 giorni.
La scelta di avvalersi di questa procedura dovrà essere effettuata compilando l’apposito campo sul rigo VX4 del quadro VX del modello IVA 2021.
La procedura semplificata sarà in ogni caso esclusa per i contribuenti che hanno cessato l’attività e per quelli sottoposti a procedura concorsuale.

 

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