Credito energia secondo trimestre 2023 per le imprese non energivore. Le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica con potenza disponibile pari ad almeno 4,5 kW, i cui costi medi per la componente energetica riferiti al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e di eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30%
rispetto allo stesso periodo del 2019.
Il credito d’imposta è pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023.

Il tax credit energia è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023.

Codice tributo 7016 - denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”

Non è soggetto agli ordinari limiti in materia di compensazione, ossia quello annuale di 250mila euro per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e quello di 2 milioni di euro all’anno per i crediti d’imposta e i contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.

Non concorre alla formazione del reddito d’impresa ne della base imponibile Irap.

I crediti energetici (energia e gas naturale), introdotti a favore delle imprese per fronteggiare la crisi energetica, vanno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

 

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