Benefici gasolio autotrazione, rimborso accise gasolio anno 2023 leggi le novità clicca qui

 

Attenzione per il periodo che va dal 01 aprile 2022 al 30 novembre 2022 non potrà essere presentata la dichiarazione di rimborso dell’accisa sui litri di gasolio consumati.

Entro il 31 gennaio 2023 potrà essere presentata la dichiarazione di rimborso Carbon Tax IV trimestre 2022 per i soli consumi documentati da fatture per i rifornimenti effettuati dal 1° dicembre al 31 dicembre incluso, nulla spetta per i rifornimenti effettuati dal 1° ottobre al 30 novembre 2022. 

La riduzione delle accise relativa al mese di dicembre 2022 è pari ad euro 64,18 per mille litri.

 

Importo rimborsabile I trimestre 2022
è pari a euro 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati nel Primo trimestre 2022.

Soggetti che possono usufruire dell’agevolazione
l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
-persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
-persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
-imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

Codice tributo
Per il godimento dell’agevolazione con il modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo 6740, per il cui utilizzo si rinvia a quanto comunicato con la nota 57015/RU del 14 maggio 2015. L’utilizzo in compensazione potrà avvenire entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto. In presenza, inoltre, di eventuali eccedenze non compensate, le stesse possono essere richieste a rimborso entro il semestre solare successivo al periodo di utilizzo in compensazione.

Esclusione dall'agevolazione
A decorrere dal 1° gennaio 2021 sono esclusi dall’applicazione dell’aliquota di accisa prevista dal numero 4-bis della tabella A allegata al D. Lgs. n. 504/95, e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria euro 4 o inferiore.

Dichiarazione cartacee
Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., si può presentare dichiarazione cartacea resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 che deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da presentare unitamente alla medesima dichiarazione.
Per le imprese nazionali sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni gli Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative.

Scadenze presentazione dichiarazione
Dichiarazione carbon tax 1 trimestre presentare entro il 30 aprile 2022
Dichiarazione carbon tax 1 trimestre presentare entro il 31 luglio 2022
Dichiarazione carbon tax 1 trimestre presentare entro il 31 ottobre 2022
Dichiarazione carbon tax 1 trimestre presentare entro il 31 gennaio 2023

Ricorda: il credito sui consumi di gasolio carbon tax non rileva né ai fini delle imposte sui redditi, né ai fini IRAP e che le compensazioni vanno indicate nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

 

Promemoria principali scadenze fiscali anno 2023

 

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Attenzione novità dal 22 marzo 2022
Ai fini della regolare compilazione della dichiarazione relativa al primo trimestre 2022, si evidenzia che il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, all’art. 1, commi 1 e 2, ha disposto una variazione dell’aliquota normale di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all’Allegato I del D.Lgs. n. 504/95, a decorrere dal 22 marzo 2022 e fino al 21 aprile 2022, riducendola da euro 617,40 ad euro 367,40 per mille litri.
Per il periodo di vigenza della descritta rideterminazione, allo scopo di non pregiudicarne gli effetti, l’art. 1, comma 3, del suddetto decreto legge ha stabilito la disapplicazione dell’aliquota di accisa sul gasolio commerciale ex art. 24-ter del TUA pari ad euro 403,22 per mille litri di prodotto (punto 4-bis della Tabella A), in quanto meno favorevole per la categoria di esercenti dei settori del trasporto di merci e del trasporto di persone.
Per tutto quanto sopra argomentato, nel “Frontespizio” della dichiarazione di rimborso del primo trimestre 2022 il periodo di riferimento viene confermato nella sua interezza (1 gennaio – 31 marzo 2022) mentre il campo dei “Litri consumati agevolabili” è ristretto all’intervallo temporale che va dall’1 gennaio al 21 marzo 2022.

L'importo rimborsabile per il primo trimestre 2022 è pari a euro 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati nel trimestre di riferimento.