Articolo 14 D.Lgs. 14/2019 - Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari (SOPPRESSO)

Comma 1. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa e' adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

Attenzione revisori !

Il revisore ha il compito di allertare -  prima che si verifichi - il rischio di perdita di continuità aziendale. Il bilancio è tardi !

Art. 3 del D.Lgs. 14/2019 - Doveri del debitore

1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
2. L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

 

Strumenti di allerta, rilevazione tempestiva della crisi di impresa, responsabilità revisore, going concern, controllo di gestione, rivoluzione culturale, 

 

 

Verbale relativo alla vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo

L'adeguamento degli assetti aziendali da obbligo a opportunità

Verbale relativo alla vigilanza sul sistema di controllo interno

Attento revisore !