Il bilancio deve essere depositato a cura degli amministratori presso il competente Registro Imprese, entro 30 giorni dalla data del verbale di assemblea che ha provveduto alla sua approvazione.
Se il termine cade di sabato o di giorno festivo, la presentazione del bilancio è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo (art. 3 DPR 558/99). I bilanci approvati entro il 30 aprile vanno quindi depositati entro il 30 maggio e quelli approvati il 30 giugno il termine di deposito scade il 29 luglio.

Il bilancio se non viene depositato, non può essere opposto ai terzi, a meno non si provi che i terzi ne abbiano avuto  conoscenza (pubblicità dichiarativa ex articolo 2448 Codice Civile). Il bilancio d’esercizio non approvato dall’assemblea dei soci o dai soci, non deve essere depositato al registro delle imprese ma deve rimanere conservato, come documento interno, solo presso la sede legale della società. Nel caso venga depositato un bilancio di esercizio non approvato, questo verrà rifiutato dall’ufficio come atto atipico, non essendone prevista per legge la pubblicità legale.
 
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Documentazione da presentare:
Modello B;
Bilancio composto da Stato patrimoniale e Conto economico;
Nota integrativa;
Verbale di approvazione dell’assemblea;
Relazione sulla gestione (non dovuta se il bilancio è in forma abbreviata);
Relazione del collegio sindacale (se esistente).
Le società che abbiano conseguito un utile di esercizio sono obbligate ad indicare la destinazione dello stesso. Se vi sia stata ripartizione dell’utile di esercizio fra i soci, si dovrà preventivamente registrare il verbale dell'assemblea dei soci che approva la relativa destinazione presso l’Ufficio del Registro - Atti Privati.
 
Da un punto di vista crono temporale, ricordiamo che i termini legati all’approvazione dei bilanci chiusi al 31 dicembre sono:
 
entro il 31 marzo, l’organo amministrativo deve approvare il progetto di bilancio (nelle Srl senza organo di controllo si può approvare il progetto di bilancio entro il 15 aprile);
entro il 30 aprile (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio), deve essere convocata l’assemblea dei soci (in prima convocazione) per l’approvazione del bilancio per i casi ordinari;
entro il 30 giugno (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio), deve essere convocata l’assemblea dei soci (in prima convocazione) per l’approvazione del bilancio, per le società tenute al bilancio consolidato o che per altri motivi ricorrono al maggior termine di 180 giorni.
 
Clicca qui per approfondire l'argomento leggendo l'articolo sulle sanzioni previste in caso di ritardato deposito del bilancio
 
Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli 21-03-2015
 
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Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

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