Il verbale di assemblea che prevede la distribuzione degli - utili, degli utili portati a nuovo, delle riserve facoltative liberamente disponibili per le quali si può procedere allo loro distribuzione - è soggetto all’obbligo di registrazione in termine fisso entro 30 giorni dalla data dell'assemblea previo versamento dell’imposta di registro nella misura fissa di € 200,00 euro (ai sensi dell’art. 4, lettera d), n. 1 della Tariffa allegata al TUR), con il modello F24, mediante codice tributo 1550.
 
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Passi da compiere per la registrazione del verbale di distribuzione:

- stampare il verbale d'assemblea che delibera la distribuzione degli utili e/o delle riserve sul libro dei verbali di assemblea ;
- predisporre due copie del verbale in uso bollo, firmate in originale, con applicazione su ogni copia, di una marca da bollo da 16 euro ogni quattro facciate o 100 righe;
- pagare l’imposta di registro in misura fissa 200,00 euro tramite il modello F24, mediante codice tributo 1550;
- entro 30 giorni dalla data del verbale di delibera, recarsi presso l’Agenzia delle entrate, per la registrazione, presentando le copie del verbale di assemblea, la ricevuta del versamento, il modello 69 di registrazione (codice negozio D106);
- L’Ufficio restituirà una copia della delibera di distribuzione con timbro e data di registrazione.

Fac simile verbale assemblea


ORDINE DEL GIORNO

1) Distribuzione di utili portati a nuovo / di riserve facoltative formate con utili precedenti

Il Presidente rammenta che l'ultimo bilancio della società, approvato dall'assemblea dei soci in data __ _______ 202__ ha chiuso con un utile di esercizio di euro ……….., portato a nuovo, che la consistenza di detta riserva ammonta, alla data del medesimo bilancio a complessivi euro ……….. e che ad oggi il risultato di periodo è positivo e che pertanto detta riserva è tuttora esistente. Infine dichiara che non esistono motivi ostativi di legge alla distribuzione di dividendi fino all'importo di euro ..
Propone quindi di distribuire un dividendo di Euro ......... da addebitarsi alla suddetta riserva di utili.
 
L'assemblea udito quanto sopra esposto, all'unanimità
 
DELIBERA
- di distribuire Euro ………… quale dividendo, da addebitarsi alla riserva di utili "Utili portati a nuovo" iscritta a bilancio e tuttora esistente per importo capiente. Pagamento a far data dal __/__/202__ a mezzo bonifico bancario.

Per il primo punto dell’o.d.g., il Presidente fa presente che risultano accantonate al 31/12/202__ riserve facoltative liberamente disponibili per le quali si può procedere allo loro distribuzione.
L’assemblea dopo breve discussione, delibera di procedere al riparto di euro ___________ tra i soci in proporzione alle loro quote di partecipazione al capitale sociale.
In ordine alla restituzione la stessa potrà avvenire anche frazionatamente, purchè entro il 31 dicembre 202__, su semplice constatazione dell’amministratore.
 
 
“Il verbale di approvazione del bilancio che prevede la distribuzione degli utili di esercizio è soggetto ad obbligo della registrazione in termine fisso"

Dal 22 giugno 2022:
“1. La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 3-bis, entro trenta giorni dalla data dell’atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all’estero.”

Decreto-legge del 21/06/2022 n. 73 - Art. 14 Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso - in vigore dal 22/06/2022
1. All'articolo 13, commi 1 e 4, e all'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, la parola «venti» e' sostituita dalla seguente: «trenta».

Ancora oggi il verbale non può essere registrato telematicamente
 
 
 
 
 
 
 


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Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

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Testo unico dell'imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131)
Articolo 69 - Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione della denuncia
1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta. Se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200.

  

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