Il contribuente che decide di compensare interamente un modello di pagamento F24 con eventuali crediti di imposta disponibili deve comunque presentare telematicamente un F24 a zero.
La mancata o tardiva presentazione di un modello F24 a zero, ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis del DLgs 471/97, è punito con la sanzione di 50,00 euro - se l’F24 è presentato con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi - e di euro 100,00 nel caso il ritardo superi i 5 giorni.
L’omessa o la tardiva presentazione di un F24 a zero può comunque essere ravveduta. In questo caso il ravvedimento perfeziona con il pagamento delle seguenti sanzioni ridotte:

  •     Euro 5,56, se il Mod. F24 è presentato entro 5 giorni lavorativi;

  •     Euro 11,11, se il Mod. F24 è presentato oltre 5 giorni lavorativi ma entro 90 giorni;

  •     Euro 12,50, se il Mod. F24 è presentato entro 1 anno;

  •     Euro 14,29, se il Mod. F24 è presentato entro 2 anni;

  •     Euro 16,67, se il Mod. F24 è presentato oltre 2 anni.

   
E’ possibile sanare anche la mancata presentazione del modello F24 a zero dopo la consegna di un processo verbale di constatazione (riduzione ad 1/5): in tal caso, per il ravvedimento, dovrà essere pagata la sanzione ridotta pari ad euro 20,00.

La sanzione ridotta andrà indicata nel modello utilizzando il codice tributo 8911.
 
Per maggiori chiarimenti si rimanda al documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate: risoluzione n. 36/E del 20 marzo 2017.
 
Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli 22-03-2017