L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 32/E (download .pdf) del 15 maggio 2013, per consentire l’utilizzo in compensazione anche tramite il modello F24 del credito d’imposta per l'acquisto di veicoli basse emissioni, ha istituito i seguenti codici tributo:
  • 6832” denominato “Credito d’imposta - contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 5.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km - art. 17-decies, c. 1, lett. a) d.l. n. 83/2012, conv. con modif. dalla l. n. 134/2012
  • "6838” denominato “Credito d’imposta - contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 4.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km - art. 17-decies, c. 1, lett. c) d.l. n. 83/2012, conv. con modif. dalla l. n. 134/2012
  • "6839” denominato “Credito d’imposta - contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 2.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km - art. 17-decies, c. 1, lett. e) d.l. n. 83/2012, conv. con modif. dalla l. n. 134/2012
Con successiva risoluzione sono individuati gli ulteriori codici tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per gli acquisti effettuati nell’anno 2015 relativo al contributo di cui all’articolo 17-decies, comma 1, lettere b), d) ed f) del richiamato decretolegge.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al
riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato nel formato “AAAA”, con l’anno di immatricolazione dei veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria.