Il codice tributo 6914 “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18” è il codice per il bonus botteghe e negozi del 60% che può essere utilizzato a decorrere dal 25 marzo 2020.

Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (in quanto tali attività sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità).

La sezione del modello F24 a cui fare riferimento è “Erario” in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati". Andrà poi compilato il campo "anno di riferimento" nel formato "AAAA" indicando 2020.

L’importo può essere utilizzato soltanto in compensazione, tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

In caso di pagamento frazionato del canone di locazione, il credito d’imposta spettante può essere utilizzato solo per la quota effettivamente versata al locatore. Si arriva a tale conclusione sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/2020.

Clicca qui per un esempio di compilazione del modello F24

Attenzione: Per il credito d’imposta spettante per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all’articolo 28 del Decreto Rilancio, anche a seguito delle successive disposizioni che ne hanno esteso il periodo di applicazione, il beneficiario deve indicare nel modello F24 il codice tributo 6920, istituito con la risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

È quindi molto importante prestare attenzione nella compilazione del modello F24 per non commettere errori.

Il codice 6914 serve a rendere operativo quanto previsto nell’articolo 65 del decreto Cura Italia (DL 18 del 17 marzo 2020) che al fine di contrastare le conseguenze negative della diffusione del coronavirus, prevede che:


Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare (pagato) del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.”

 

 

Credito imposta Covid per Locazioni

- art. 65, D.L. 18/2020 (“Cura Italia”): ha introdotto un credito d’imposta (c.d. “Bonus botteghe e negozi”) per le sole imprese, in relazione ai canoni di locazione degli immobili categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), ad esclusione dell’attività di cui agli All. 1 e 2 del DPCM 11/03/2020 (non oggetto di sospensione) nella misura pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020. Codice tributo 6914.

- art. 28, DL 34/2020 (“Decreto Rilancio”): ha ampliato la portata applicativa del bonus (introduzione del c.d. “Bonus locazioni”), prevedendo l’estensione a tutti i soggetti passivi (compresi professionisti ed ENC, sia per gli immobili utilizzati nell’attività istituzionale che in quella commerciale eventualmente esercitata), senza limitazione in relazione alla tipologia di attività svolta estendendolo ai canoni di locazione dei mesi di marzo (alternativo rispetto al bonus di cui al D.L. 18/2020), aprile e maggio 2020 (aprile/maggio/giugno per gli esercenti attività alberghiera/agrituristica “stagionale”). Codice tributo 6920.

- art. 77 Dl 104/2020 (decreto agosto): estensione al canone relativo la mese di giugno (per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, ai canoni del mese di luglio 2020);

- art. 8 del DL 137/2020 (decreto Ristori): applicabilità del bonus per i canoni da ottobre a dicembre 2020 per i contribuenti che svolgono un'attività rientrante nell'allegato 1 del DL 137/2020;

- art. 4 del DL 149/2020: estensione ai canoni di locazione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per le imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al citato decreto-legge n. 149 del 2020, nonché per le imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale c.d. zone rosse.