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In generale, la carica di amministratore attiene alla gestione della società e alla direzione dell'attività imprenditoriale, mentre l’assemblea dei soci può avere competenze autorizzative per determinati atti, in ogni caso, di regola, all’organo amministrativo spetta in via esclusiva la competenza di gestire, per l’appunto, amministrare.

Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società e le eventuali limitazioni al loro potere di agire in nome e per conto della società che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate nel registro delle imprese, salvo che si provi che i terzi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Mediazione facoltativa delle controversie civili e commerciali
Ciascun soggetto ha la possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Per mediazione si intende l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti per la composizione di una controversia, sia  con la ricerca di un accordo amichevole,  che con formulazione di una proposta per la sua risoluzione.
Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti.
Il tentativo di mediazione può svolgersi presso un organismo pubblico o privato, iscritto nel registro degli organismi istituito e tenuto presso il  Ministero della Giustizia.
La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell’organismo scelto dalle parti. Il regolamento garantisce la riservatezza del procedimento nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurino l’imparzialità e l’idoneità con riferimento al corretto e sollecito espletamento dell’incarico. Il mediatore ha l’obbligo di sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità ed indipendenza.

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