È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore:
ad euro 154.937,07, si applica la reclusione da sei mesi a due anni (art. 2, comma 3, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74). Si ricorda che a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 36 vicies semel, lett. a), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il citato comma 3 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 74
del 2000, è stato abrogato. Ai sensi del successivo comma 36 vicies bis, detta modifica si applica ai fatti successivi al 17 settembre 2011.
Fuori dei casi previsti dall’art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi
fraudolenti idonei ad ostacolarne l’accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
a)l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 77.468,53, per i fatti commessi fino al 17 settembre 2011, ed a euro 30.000,00, per i fatti commessi successivamente a tale data;
b)l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro 1.549.370,70,
per i fatti commessi fino al 17 settembre 2011, ed a euro 1.000.000,00, per i fatti successivi a tale data.
È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando si verificano congiuntamente le due condizioni seguenti:
l’imposta evasa è superiore ad euro 103.291,38 per i fatti commessi fino al 17 settembre 2011, ed a euro 50.000,00 per i fatti commessi successivamente a tale data;
il reddito sottratto ad imposizione (anche mediante l’indicazione di elementi passivi fittizi) è superiore al dieci per cento di quello indicato in dichiarazione o, comunque, superiore ad euro 2.065.827,60 per i fatti commessi fino al 17 settembre 2011, ed a euro 2.000.000,00 per i fatti
su successivi a tale data.
È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, non presenta la relativa dichiarazione, quando l’imposta evasa è superiore ad euro 77.468,53 per i fatti commessi fino al 17 settembre 2011, ed a euro 30.000,00 per i fatti su successivi a tale data.
Detta pena non si applica se la dichiarazione viene presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o non viene sottoscritta o viene redatta su modello non conforme.
È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque utilizza in compensazione crediti non spettanti o inesistenti per un ammontare superiore a 50.000 euro.