Dal 01 gennaio 2022 il tasso degli interessi legali, ex articolo 1284 del Codice Civile, passa dall'0,01% all'1,25%.

A stabilire l'aumento di oltre un punto percentuale degli interessi legali è il Decreto MEF del 13.12.2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021.

Oltre ai riflessi sulla domanda di investimenti, sui mutui e sui finanziamenti, la variazione del tasso di interesse si fa sentire in particolare in ambito fiscale, per le somme da versare a titolo di ravvedimento operoso.

Articolo 1284 Codice Civile - Saggio degli interessi
Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al ___ per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

Si ricorda che negli ultimi tre anni il saggio di interessi era:

- nel 2021 pari allo 0,01%

- nel 2020 pari allo 0,05%

- nel 2019 pari allo 0,8%

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Ravvedimento diritto camerale codice 3850

Ravvedimento operoso codice 1040