Le domande vengono assegnate all’esame secondo ordine cronologico di deposito; se è richiesta l’inaccessibilità al pubblico della documentazione, la domanda sarà esaminabile solo dopo la scadenza del periodo di inaccessibilità.

L’esame della domanda prevedono verifica dei ricevibilità della domanda ed esame di merito; l’ufficio non effettua ricerche di anteriorità volte ad accertare la novità del disegno o modello.

La verifica di ricevibilità serve ad accertare che la domanda sia stata compilata negli elementi essenziali e che siano state pagate le tasse.

Comportano irricevibilità della domanda l’assenza di:

  • Indicazione del richiedente;
  • Indicazione del domicilio elettivo;
  • Indicazione del disegno o modello, in forma di titolo o eventualmente le indicazioni delle caratterisctiche dei prodotti che si intendono rivendicare.

L’esame di merito è volto a verificare gli impedimenti assoluti alla registrazione:

  • che il disegno o modello abbia i requisiti di legge;
  • che le immagini presentate siano chiare e idonee a comprendere i limiti della tutela.

Se ci sono delle criticità, l’ufficio invia comunicazioni ufficiali (RILIEVI) al domicilio elettivo indicato nella domanda, assegnando tempo per rispondere. In caso di mancata risposta o comunque di risposta che non consente la risoluzione della criticità, l’ufficio procede al rigetto della domanda.

Se non è stata inserita la classe di Locarno, o è stata inserita una classe errata, l’ufficio provvede all’inserimento corretto.

Le domande che non hanno subito rilievi, e quelle per le quali sono state risolte le criticità, vengono registrate.

 

 

 

Ricorso alla commissione per rigetto della domanda

Istruzioni per la presentazione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Ai sensi dell’art. 135 del codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10/2/2005 e successive modificazioni – C.P.I.) è possibile presentare ricorso avverso i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che respingono, totalmente o in parte, una domanda o una istanza, che rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il riconoscimento di un diritto e negli altri casi previsti dal codice medesimo.

Il ricorso deve essere presentato secondo le seguenti modalità:

Il ricorso, redatto su carta semplice, deve essere indirizzato alla Commissione dei Ricorsi presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Via Molise 19, 00187 Roma.

Deve essere notificato, ai sensi dell’art. 136, comma 1 C.P.I. sia all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi sia ai controinteressati, ai quali l’atto direttamente si riferisce, entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni da quello in cui l’interessato abbia ricevuto la comunicazione o avvia avuto conoscenza dell’atto impugnato o – per gli atti per cui non sia richiesta la comunicazione individuale – dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento.

Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche (da effettuarsi tramite ufficiale giudiziario e, comunque secondo le diverse modalità previste dalla normativa vigente in materia) deve essere inviato:

  • attraverso il portale di servizio online https://servizionline.uibm.gov.it. In tal caso l’utente, per poter fruire del servizio deve avere un casella di posta certificata ai sensi della normativa vigente in materia;
  • mediante plico postale raccomandato, indirizzato alla Commissione dei Ricorsi – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Via Molise 19 – 000187 Roma, entro trenta giorni dall’ultima notifica effettuata.

Unitamente all’originale devono essere depositate 3 (tre) copie del ricorso (con gli eventuali allegati), salva la facoltà del Presidente della Commissione di richiedere un numero maggiore di copie.

Al ricorso occorre allegare l’attestazione di versamento di € 518,00 effettuato sul c/c postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Roma a favore del capitolo 3602 – capo X -, oppure la quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale competente qualora il pagamento della suddetta somma avvenga direttamente presso la medesima. Alla somma di € 518,00 vanno aggiunti € 8,85 nel caso in cui l’utente desideri ricevere copia conforme della sentenza della Commissione.

L’attività della Commissione dei Ricorsi

La Commissione dei Ricorsi è un organo di giurisdizione speciale, i cui componenti sono scelti nell’ambito dei magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere d’appello o tra i professori di materie giuridiche delle università o degli istituti superiori dello Stato e sono nominati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.

Alla Commissione possono essere aggregati anche dei tecnici per riferire su singole questioni, nel caso in cui essa debba decidere su ricorsi che richiedono particolari conoscenze tecniche. La Commissione deve udire le parti interessate (il richiedente un certo provvedimento o il suo mandatario e l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), eventualmente i tecnici, scelti dal Presidente, e deve tenere presente le loro osservazioni scritte; può disporre, altresì, i mezzi istruttori che ritiene opportuni.

Le decisioni della Commissione assumono forma di ordinanze, di decreti o di sentenze; le sentenze sono definitive e sono direttamente impugnabili avanti la Corte di Cassazione.