Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, affitto d’azienda e cessione del credito art. 28 DL Rilancio 34/2020

L’art. 28 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) disciplina il nuovo e diverso credito d’imposta per le locazioni ad uso non abitativo. Si deve trattare di immobili – di qualsiasi classificazione catastale - destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

In particolare, la norma prevede che alle imprese e ai professionisti con ricavi inferiori ai 5 milioni di euro spetta un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, leasing o concessione di immobili non abitativi destinati all’attività, relativamente alla parte commisurata ai mesi di marzo aprile e maggio (e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno) effettivamente pagata nel corso dell’anno 2020.

La fruizione del credito spetta ai soggetti IVA che hanno subito, mese per mese, una diminuzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. La base di calcolo è sempre il singolo mese rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Se ad esempio il calo di fatturato superiore al 50% si è verificato solo ad aprile, spetterà solo per il mese di aprile. Attenzione si ribadisce che il credito di imposta viene riconosciuto su base mensile e che la verifica del calo dei ricavi va quindi effettuata mese per mese e non sulla somma dei ricavi delle tre mensilità.

Alle medesime condizioni spetta un credito d’imposta pari al 30% dei canoni di affitto d’azienda o relativi ad altri contratti complessi che abbiano al loro interno la disponibilità di un immobile non abitativo.

Il nuovo credito d’imposta per le locazioni, non è cumulabile con quello previsto per il mese di marzo dal DL n. 18/2020 (Cura Italia), e può essere utilizzato direttamente dal locatario, ceduto al locatore e ovvero ceduto ad altri soggetti (ad es. banche) ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento ovvero in compensazione con modello F24, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni (F24 che dovrà obbligatoriamente essere inviato telematicamente mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate - F24 web Fisconline o Entratel) utilizzando il codice tributo “6920” (Risoluzione n. 32/E del 2020).

Il credito non concorre alla produzione del reddito o della base imponibile IRAP.

Il credito d’imposta spetta, a prescindere dal volume d’affari registrato nel periodo precedente, alle strutture alberghiere e agrituristiche e spetta altresì agli enti non commerciali, agli ETS e agli enti religiosi riconosciuti anche per i canoni relativi agli immobili utilizzati nell’attività istituzionale.

Rispetto alla versione prevista dal decreto “Cura Italia”, questo nuovo credito d’imposta per le locazioni interessa una platea di soggetti IVA molto più ampia.

Cessione dei crediti d’imposta istituiti dal DL Rilancio articolo 122 per emergenza Covid 19