Dichiarazione di intento novità. A decorrere dal 01 gennaio 2020 a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 12-septies, D.L. 34/2019, l’esportatore abituale che ha l’intenzione di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza l’applicazione dell’IVA deve solo trasmettere esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate  - che rilascerà apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione - la nuova dichiarazione di intento.

Ricordiamo che per "esportatore abituale", si intende il soggetto passivo IV che nell’anno solare precedente, oppure negli ultimi 12 mesi, ha registrato cessioni all’esportazione o altre operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume di affari complessivo.

Le operazioni da considerare e da confrontare con il totale del volume di affari al fine di verificare il superamento della soglia del 10% sono le seguenti:


− esportazioni dirette e triangolari ex articolo 8, comma 1, lettera a), D.P.R. 633/1972;
− cessioni ex articolo 8, comma 1, lettera b, D.P.R. 633/1972;
− cessioni ex articolo 8, comma 1, lettera b-bis;
− cessioni ex articolo 8, comma 5, D.P.R. 633/1972;
− cessioni assimilate alle esportazioni ex articolo 8-bis, comma 1, D.P.R. 633/1972;
− servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ex articolo 9, comma 1, D.P.R. 633/1972;
− operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino ex articolo 71, D.P.R. 633/1972;
− cessioni di beni a sedi diplomatiche, consolari, comandi militari di altri Stati ex articolo 72, D.P.R. 633/1972;
− cessioni intracomunitarie dirette ex articolo 41, D.L. 331/1993;
− cessioni intracomunitarie triangolari ex articolo 58, D.L. 331/1993;
− cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli ex articolo 51, comma 3, D.L. 331/1993.

Il soggetto passivo che ha acquisito  lo status di esportatore abituale potrà quindi richiedere di acquistare o importare beni e servizi, per un importo non superiore al plafond rappresentato dall’ammontare delle operazioni sopra indicate.

Il plafond è, quindi, l’importo massimo per cui l’esportatore abituale può acquistare senza applicazione dell'IVA e coincide con la somma dei corrispettivi delle operazioni non imponibili sopra elencate effettuate:
− nell’anno precedente, nel caso si utilizzi il plafond fisso;
− nei 12 mesi precedenti nell’ipotesi si scelga di utilizzare il plafond mobile.

L’esportatore abituale dovrà monitorare costantemente l’utilizzo della somma a disposizione per non incorrere nel così detto splafonamento, ovvero emettere lettere di intento oltre l’importo del plafond disponibile.

Le lettere di intento hanno effetto per le operazioni effettuate dopo il loro invio all’Agenzia delle Entrate.

La revoca della dichiarazione di intento può essere effettuata quando l’esportatore abituale non abbia utilizzato in tutto o in parte il plafond disponibile. In tal caso deve essere fatta comunicazione al fornitore e la revoca ha efficacia dal momento in cui quest’ultimo ne viene a conoscenza. Per questo è consigliabile l’invio della revoca tramite pec.

Dall'anno 2020 l'esportatore abituale non è più tenuto a trasmettere al fornitore la dichiarazione di intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa.

Sono stati altresì aboliti l'obbligo di:
annotare le dichiarazioni d’intento in appositi registri, sia per l’esportatore abituale che per il fornitore dello stesso;
la consegna in Dogana della copia cartacea della dichiarazione;
riepilogare le dichiarazioni d’intento ricevute, da parte del fornitore, nella propria dichiarazione IVA annuale.

Dal 2020 il cedente/prestatore dovrà solo riscontrare e scaricare dal proprio Cassetto fiscale l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia delle entrate da parte dell’esportatore abituale.

Clicca qui per verificare la ricevuta dichiarazione di intento 

Questa funzione consente di effettuare il riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento.
Vanno inseriti dati richiesti, contenuti nella ricevuta telematica. Se tutti i dati inseriti corrispondono a quelli della ricevuta rilasciata dall'Agenzia a seguito della presentazione della dichiarazione d'intento, il messaggio di risposta sarà "dichiarazione d'intento correttamente presentata". Il numero di protocollo della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica, è composto di due parti:

la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567)
la seconda (progressivo), di 6 cifre, separata dalla prima dal segno "-" oppure "/" (es. 000001)

Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli il 26-04-2020

 

NOVITA' 2022

La fattura elettronica per operazioni non imponibili, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da trasmettere al sistema SDI, emessa a seguito di dichiarazione di intento nei confronti di un esportatore abituale, a decorrere dal 01.01.2022 deve riportare nel campo 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d’intento segui a leggere

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Reverse charge o inversione contabile art. 17 Dpr n. 633/1972