La trasmissione della fattura immediata elettronica allo SdI deve essere effettuata entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. Attenzione non è possibile spostare in avanti il termine dei 12 giorni in caso di fattura immediata, anche se la scadenza ricorre in un giorno festivo.

Per le cessioni o prestazioni di servizi effettuate nello stesso mese allo stesso acquirente o committente, documentate da un ddt o un documento analogo, è possibile emettere una fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
La circolare 14/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
-la data della fattura differita, in presenza di più operazioni effettuate nel mese documentate da ddt o da documento analogo, corrisponde alla data dell’ultima operazione effettuata nel mese (quindi con la data dell’ultimo ddt emesso)
-la fattura differita può essere trasmessa allo SdI in uno dei qualsiasi giorni che intercorrono tra il 1° e il 15 del mese successivo

Sanzioni
-Omessa / tardiva / errata fatturazione: sanzione dal 90% al 180% con un minimo di 500 euro (Articolo 6 comma 1, Dlgs. 471/1997)
-Violazione fatturazione che non modifica la liquidazione iva: sanzione da 250 euro a 2.000 euro
-Violazione fatturazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a iva o reverse charge: sanzione dal 5% al 10% dei corrispettivi con un minimo di 500 euro. Se la violazione non influisce sulla liquidazione iva o ai fini della determinazione del reddito la sanzione applicabile è minimo di 250 euro fino a un massimo di 2.000 euro
-Violazione meramente formale: nessuna sanzione

Cumulo giuridico sanzioni per fatture elettroniche tardive ex art. 12, D.Lgs. n.472/1997
L’art. 12 del DLgs. 472/97 stabilisce che è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi o commette, pure con più azioni od omissioni, violazioni formali della medesima disposizione.
Una volta poi raggiunti dall’avviso di irrogazione delle sanzioni, il loro importo potrà essere oggetto di una ulteriore riduzione avvalendosi della definizione delle sanzioni ex art. 16, comma 3, D.Lgs. 472/1997, che ne prevede la riduzione ad 1/3 dell’importo irrogato in assenza di impugnazione dell’atto.

Fatture elettroniche scartate
Come previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, la fattura elettronica scartata può essere rinviata entro i 5 giorni dalla notifica di scarto senza l’applicazione di alcuna sanzione.

 

La tardiva trasmissione della fattura elettronica può formare oggetto di ravvedimento operoso per la riduzione delle sanzioni. Il codice tributo da utilizzare è 8911 e l’anno di riferimento è quello nel quale è stata commessa la violazione.

 

Promemoria delle principali scadenze fiscali 

 

Ravvedimento LIPE

Ravvedimento f24 a zero

Ravvedimento operoso codice 1040

Ravvedimento fattura elettronica immediata

Ravvedimento tassa vidimazione libri sociali 7085

Ravvedimento tardivo versamento del diritto annuale 3850

Ravvedimento operoso omesso o insufficiente versamento IVA

Codice Tributo: "8911 - Sanzione pecuniaria per altre violazioni tributarie"

 

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01 luglio 2015 la fattura elettronica è diventata obbligatoria per le operazioni commerciali verso la Pubblica amministrazione compresi gli enti locali;

01 gennaio 2019 è stata estesa alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra soggetti privati (partite Iva e consumatori finali) residenti e stabili in Italia;

01 luglio 2022 la fattura elettronica è obbligatoria anche per i regimi forfettari che nell'anno precedente hanno percepito ricavi o compensi superiori a € 25.000;

Dal 01 gennaio 2024 l'obbligo di e-fattura sarà esteso anche ai regimi fino ad ora esonerati.

Le tre principali tipologie di fattura elettronica:

Fatturazione elettronica B2g (Business to Government) - emesse verso le PA centrali e locali;
Fatturazione elettronica B2b (Business to Business) - tra soggetti privati titolari di partita Iva;
Fatturazione elettronica B2c (Business to Consumer) - emessa verso il consumatore finale.