Tax credit energia imprese non energivore.  Per contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi del gas e dell’energia e per contrastare gli effetti economici, dall'anno 2022 sono state emanati diversi “aiuti” sotto forma di crediti d’imposta.

-Codice tributo 6970 denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022 - 15%), utilizzabile in compensazione fino al 30/09/2023.

-Codice tributo 6985 credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022 -30%) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (risoluzione n. 54 del 30.09.2022), utilizzabile in compensazione fino al 30/09/2023.

-Codice tributo 6995 Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022 - 30%) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (risoluzione n. 72 del 12.12.2022), utilizzabile in compensazione fino al 30/09/2023.

-Codice tributo 7011 denominato ‘credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023 - 35%)’ risoluzione n. 8/E, utilizzabile in compensazione fino al 31/12/2023.

-Credito di imposta del 10% esteso anche al secondo trimestre 2023.

 

I crediti energetici (energia e gas naturale), introdotti a favore delle imprese per fronteggiare la crisi energetica, vanno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

L'importo non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef/Ires, Irap.

L’ agevolazione è esclusa dal regime de minimis.

I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate - entro il 16 marzo 2023 - l’importo del credito maturato nel 2022, a pena di decadenza del diritto alla fruizione del beneficio. La mancanza di tax credit energia residuo da compensare fa venire meno dell’obbligo di effettuare la comunicazione telematica. La situazione deve essere verificata alla data del 16 marzo, anche in coincidenza di tale data. 

 

Il credito d’imposta dovrà essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, con i seguenti codici credito:
O7: secondo trimestre 2022;
P5: terzo trimestre 2022;
Q4: ottobre e novembre 2022;
R1: dicembre 2022.

 

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