Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta formazione 4.0 (e Ricerca e Sviluppo) e per poter iniziare la compensazione dello stesso, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010.

A fronte del sostenimento della spesa per l’attività di certificazione contabile, esclusivamente le imprese non soggette alla revisione legale dei conti, maturano un credito di imposta di importo non superiore al minore tra il costo effettivamente sostenuto e 5.000 euro. In buona sostanza, per le aziende non soggette alla revisione obbligatoria, qualora l’onorario del revisore non sia superiore a 5.000 euro, la certificazione è a “costo zero”.

La circolare AdE n. 13/E del 27 aprile 2017, al paragrafo 4.6, precisa che il credito d’imposta conseguente alle spese di certificazione è fruibile dal giorno successivo al completamento dell’attività del certificatore, che avviene naturalmente l’anno successivo al sostenimento delle spese ammesse, quindi di maturazione del credito fiscale. Ciò nonostante, nel modello F24 quale anno di riferimento va indicato quello del credito di imposta “principale” ed andrà indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi del periodo di maturazione del bonus al quale la certificazione attiene.

Il MISE con la circolare 15 febbraio 2019, n. 38584 ha opportunamente precisato “che in sede di rilascio della certificazione della documentazione contabile non è richiesta al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ovvero, nel caso di imprese non tenute al controllo legale dei conti, al soggetto qualificato cui viene richiesta la certificazione) alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità al credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall’impresa”.

L’Agenzia delle Entrate, circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, al paragrafo 3.1, ha richiamato la citata prassi del MISE, ha puntualizzato che il revisore deve accertarsi della regolarità formale dei documenti e dei contratti rilevanti ai fini della determinazione del credito di imposta e che nello svolgimento di tale attività non può affidarsi alle tecniche di campionamento, bensì deve procedere al controllo totale della documentazione.

NO CERTIFICAZIONE NO COMPENSAZIONE ! 

 

SI ESEGUONO ANCHE REVISIONE CONTABILI VOLONTARIE DEI FASCICOLI CREDITO IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

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L’Agenzia delle Entrate ha di recente avviato degli accertamenti in relazione al credito d’imposta per la formazione 4.0, invitando i contribuenti a presentarsi entro 15 giorni, presso la sede territoriale competente e con la documentazione a supporto dell’agevolazione.

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Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

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La certificazione contabile obbligatoria per credito Ricerca e Sviluppo

 

Marco Giannini iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 27669 sezione A, anzianità 1995

Fabio Egidi iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 144489 sezione A, anzianità 2007

Maurizio Cacchiarelli iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103288 sezione A, anzianità 1999

 

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