I dividendi percepiti dalle società di capitali concorrono alla formazione della base imponibile IRES nel limite del 5%, per effetto della disciplina della Partecipation Exemption (PEX) di cui all’art. 89 comma 2 del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917.

Dividendo ex art. 44 comma 1 lett. e) del TUIR “gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti assoggettati all’imposta sul reddito delle società”.

Principio di commercialità ex art. 48 del TUIR che così dispone: “non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e gli altri proventi di cui ai precedenti articoli conseguiti dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) e dalle stabili organizzazioni dei soggetti di cui alla lettera d) del medesimo comma”.

Dividendi di fonte italiana ex art. 89, comma 2 del TUIR “Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare”.

Questo vuol dire che la tassazione secondo il "criterio di cassa" riguarda unicamente il 5% degli “utili effettivamente percepiti” da una srl essendo previsto che i dividendi riscossi non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono incassati in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente ricevente per il 95% del loro ammontare.

L'importo del dividendo va indicato nella voce del conto economico C15 "Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate". 
Da un punto di vista fiscale si dovrà procedere a effettuare nel quadro RF della dichiarazione dei redditi una variazione in diminuzione per la quota non imponibile del 95% del dividendo.

Si ricorda che entro il mese di marzo dell'anno successivo il soggetto erogatore dovrà rilasciare alla società percipiente la certificazione degli utili (Cupe)

 

Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli 27-12-2016

 

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Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

 

Testo unico del 22/12/1986 n. 917, articolo 89 Dividendi ed interessi
Comma 2: Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della societa' o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. La stessa esclusione si applica alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.