La manovra 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha introdotto nuove regole più stringenti per le compensazioni.
-Divieto assoluto di compensazione: I contribuenti con ruoli esattoriali per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione di importo complessivamente superiore a 100.000 euro non potranno più utilizzare l'istituto della compensazione tramite il modello F24 (Legge 212/2000).
-Inclusione dei crediti agevolativi: Il divieto di compensazione sembra estendersi anche ai crediti fiscali derivanti da disposizioni agevolative, come i bonus edilizi.
-Esclusione in presenza di rateazioni: Anche i contribuenti con rateazioni in corso, se non hanno completato il pagamento del debito o non hanno ottenuto un provvedimento di sospensione - allo stato attuale - sono esclusi dalla compensazione: " .. a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate ..".
-Presentazione esclusivamente telematica dell'F24: Ogni F24 contenente compensazioni dovrà essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
-Dal 01 luglio 2024 stop poi all’home banking per versamenti di F24 con crediti Inps e Inail in compensazione che potranno essere effettuati solo mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
-Modifiche normative: Le modifiche sono state introdotte tramite il comma 94 dell'articolo 1 della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, che ha modificato l'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006.
Riferimenti normativi:
Legge 30 dicembre 2023, n. 213 articolo 1
Comma 94. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
lettera b) dopo il comma 49-quater è inserito il seguente: « 49-quinquies. In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma ».
DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223 Art. 37 Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario
((49-quinquies. In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma)).
LEGGE 27 luglio 2000, n. 212 Art. 8 Tutela dell'integrità patrimoniale
Comma 1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.
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