Articolo 3 Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa

Comma 4. Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3:

a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purchè rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;

d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1. Parliamo in buona sostanza di debiti scaduti verso:

INPS:
Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore a 5.000 euro per le imprese senza lavoratori dipendenti oppure superiori a 15.000 euro per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati.

INAIL
Esistenza di debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore a 5.000 euro.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Esistenza di debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla LIPE, superiore a € 5.000 e comunque non inferiore al 10% del volume d’affari del mod. IVA relativo all’anno precedente.
La segnalazione è in ogni caso inviata qualora il debito Iva scaduto e non versato, risultante dalla Lipe, sia superiore a € 20.000.

 

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
Esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni superiori a:
€ 100.000 per imprese individuali;
€ 200.000 per società di persone;
€ 500.000 per altre società.

 

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Codice della Crisi art. 325 – Ricorso abusivo al credito
1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un’attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli 322 e 323, dissimulando il dissesto o lo stato d’insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.