La trasmissione delle fatture immediate elettroniche allo SdI deve essere effettuata entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. l’Agenzia delle Entrate ha confermato la linea rigida sui termini da rispettare: non è possibile spostare in avanti il termine dei 12 giorni in caso di fattura immediata, anche se la scadenza ricorre in un giorno festivo.

Fatture differite: per le cessioni o prestazioni di servizi effettuate nello stesso mese allo stesso acquirente o committente, documentate da un ddt o un documento analogo, è possibile emettere una fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Nella fattura differita occorre indicare gli estremi del ddt o del documento analogo.
Le fatture differite possono essere trasmesse allo SdI entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
La circolare 14/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
la data della fattura differita, in presenza di più operazioni effettuate nel mese documentate da ddt o da documento analogo, corrisponde alla data dell’ultima operazione effettuata nel mese (quindi con la data dell’ultimo ddt emesso)
la fattura differita può essere trasmessa allo SdI in uno dei qualsiasi giorni che intercorrono tra il 1° e il 15 del mese successivo

Il riferimento normativo essenziali in materia di sanzioni sulla fatturazione elettronica tardiva, omessa o errata è l'articolo 6 del Decreto Legislativo 471/1997, "l'emissione tardiva della FATTURA è punita con una sanzione che va dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro. La sanzione è dovuta nella misura da 250 a 2.000 euro, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo".

L’Agenzia delle Entrate (con la risposta a interpello 24 settembre 2019 n. 389 e il principio di diritto 11 novembre 2019 n. 23) ha chiarito che la tardiva emissione della fattura che non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo rappresenta una violazione formale. Si tratta di una violazione, per la quale si rende applicabile la sanzione in misura fissa (da 250 a 2.000 euro). Questo, considerato che tale inadempimento ben potrebbe rientrare nelle “inosservanze di formalità e di adempimenti suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale”.


La tardiva trasmissione della fattura elettronica può formare oggetto di ravvedimento operoso per la riduzione delle sanzioni. Il codice tributo da utilizzare è 8911 e l’anno di riferimento è quello nel quale è stata commessa la violazione.
L'articolo 13 del decreto legislativo numero 472/1997 prevede le seguenti riduzioni delle sanzioni:
1/10: entro 30 giorni dalla violazione;
1/9: entro 90 giorni dalla data di omissione o dell’errore;
1/8: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;

Ad esempio la sanzione in caso di ritardata emissione della fattura elettronica emessa entro la liquidazione periodica Iva, è pari a 27,78 euro PER CIASCUNA E-FATTURA, in caso di regolarizzazione nei 90 giorni (1/9 di 250).

Qualora si decidesse di non sanare la violazione ma di attendere l’atto di irrogazione sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate si potrebbe avvalere dell’istituto del cumulo giuridico.
Tale istituto è disciplinato dall’art. 12 comma 1 del D.Lgs 472/1997 e prevede:
Una sanzione minima editabile pari a 250 euro;
Aumento dal 25% al 200% prevista per la continuazione come da comma 1 del citato articolo. Pertanto un aumento che va da Euro 62,50 ad Euro 500,00.
L’importo così ottenuto va da un minimo di euro 312,50 [+25%] ad un massimo di euro 750,00 [+200%].
Una volta ricevuto l’avviso di accertamento, l’importo della sanzione può essere ridotto di 1/3 se si rinuncia ad impugnare l’avviso dello stesso.
Pertanto se ci si avvale della definizione delle sanzioni ex art. 16 c. 3 del Dlgs. 472/1997, nel nostro esempio avremo:
Euro 104,17 in caso di aumento del 25%;
Euro 250,00 in caso di aumento del 200%. In caso di tardiva emissione di più di 10 fatture, a conti fatti, conviene aspettare l'avviso di accertamento e non fare il ravvedimento operoso.

Il presente articolo ha uno scopo puramente informativo e divulgativo e non è una consulenza.

 

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