La crisi, l'aumento della complessità e il veloce cambiamento della situazione economica degli ultimi anni ha spinto le aziende italiane a intraprendere alcune strategie che consentano di “fare massa critica”, in primo luogo attraverso forme di cooperazione e di aggregazione. L’introduzione nella legislazione italiana del contratto di rete avvenuta nel 2009, ha rappresentato una nuova opportunità di crescita e di sviluppo per le imprese. Il contratto di rete rappresenta il modello organizzativo per permettere alle nostre piccole imprese di “associarsi” senza perdere la propria identità e indipendenza e di ridurre il proprio isolamento, che permette altresì di mettere a fattor comune know how, investimenti, innovazione, marketing e anche un uso più efficiente e flessibile del personale dipendente in forza a ciascun azienda retista.

Il contratto di rete – regolarmente costituito e pubblicizzato - consente infatti la possibilità di un utilizzo flessibile del personale dipendente attraverso l’uso dell’istituto del distacco e di forme di codatorialità e di titolarità congiunta dei rapporti di lavoro facenti capo alle aziende retiste.

Il decreto legge n. 76/2013 (convertito in legge n. 99/2013) ha apportato significative modifiche all'istituto del distacco del lavoratore di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 (c.d. “Legge Biagi”) ed ha introdotto la possibilità, per le imprese in rete, di gestire i dipendenti in regime di codatorialità secondo le regole di ingaggio stabilite nel Contratto di rete stesso.
All’art. 30 della Legge Biagi, è stato aggiunto il comma 4-ter che recita: “Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”.

Ricordiamo che al di fuori del contratto di rete il distacco è ammesso in via del tutto eccezionale solo in presenza di un temporaneo interesse giuridicamente apprezzabile dell’imprenditore distaccante, interesse che dovrà sempre essere concretamente verificato e dimostrato di volta in volta in sede giudiziale in caso di contestazione.

Mediante il distacco “semplificato” e la codatorialità è ora possibile ampliare il know-how dell’ecosistema rete mediante lo scambio di risorse umane con differenti specializzazioni.
E’ possibile la redistribuzione del personale dipendente in funzione dei diversi e variabili carichi di lavoro delle imprese retiste con recupero di ampi margini di flessibilità ed efficienza della forza lavoro.
Il meccanismo degli scambi di prestazione rappresenta poi un importante fattore anticiclico potendo anche evitare i licenziamenti e la perdita di preziose professionalità in periodo di grande crisi e cambiamento come quelli attuali.

 

"Insieme siamo più forti: il contratto di rete, il tuo vantaggio competitivo!"

 

Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli 15-05-2017

 

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Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

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