25 ottobre termine per la presentazione telematica del modello Intrastat del terzo trimestre.

Con la conversione in legge del D.L. n. 73 del 21 giugno 2022 è stato ripristinato al 25 il termine originario di presentazione degli elenchi Intrastat. In sede di conversione in Legge all’art. 3 c. 2 lettera b) viene ora riportato: Le parole: “entro il mese successivo al periodo di riferimento” sono sostituite dalle seguenti “entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento”. Peccato ci avevamo creduto.
 
PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT
Presentazione, da parte degli operatori intracomunitari con obbligo trimestrale, degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizio in ambito comunitario, effettuati nel trimestre precedente, da effettuare in via telematica all'Agenzia delle Dogane attraverso l'utilizzo del Servizio Telematico Doganale E.D.I.
PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT
Presentazione, da parte degli operatori intracomunitari con obbligo mensile, degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizio in ambito comunitario, effettuati nel mese precedente, da effettuare in via telematica all'Agenzia delle Dogane attraverso l'utilizzo del Servizio Telematico Doganale E.D.I.

L'omessa presentazione degli elenchi riepilogativi prevede una sanzione da euro 516 a euro 1.032 per ciascuno di essi. La sanzione è ridotta alla metà se gli elenchi sono presentati entro trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio abilitato a riceverli ovvero incaricato del loro controllo.
 
Ciascun elenco riepilogativo è presentato con riferimento a:
periodi trimestrali, dai contribuenti che hanno effettuato operazioni, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, per un ammontare totale trimestrale non superiore a 50mila euro;
periodi mensili, dai contribuenti che hanno effettuato operazioni, nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti, per un ammontare superiore a 50mila euro.
Chi ha iniziato l’attività da meno di 4 trimestri presenta gli elenchi trimestralmente, sempre che, nei trimestri già trascorsi, si trovi nella condizione indicata alla lettera a).
Chi è tenuto alla presentazione trimestrale di un elenco può scegliere di adottare la periodicità mensile per l’intero anno solare.
 
I contribuenti che presentano un elenco riepilogativo trimestralmente e che nel corso di un trimestre superano la soglia dei 50mila euro, devono passare alla periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui il limite viene superato. In questo caso, per i periodi mensili già trascorsi, vanno presentati gli elenchi riepilogativi opportunamente contrassegnati.
 
 

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