La proroga di Ferragosto. Con la legge n. 44 del 26 aprile 2012, di conversione del D.L. n. 16 del 02.03.2012, c.d. “Decreto sulle semplificazioni fiscali" è stato stabilizzato lo slittamento dei termini relativi ai versamenti ed altri adempimenti fiscali, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni ed enti previdenziali,in scadenza tra il 1° ed il 20 agosto. Generalmente una norma prevedeva ogni anno lo slittamento dei termini, ma con l’introduzione della nuova legge, ogni adempimento previsto tra il 1° ed il 20 agosto potrà essere "stabilmente" adempiuto senza maggiorazione entro il 20 agosto.
Si rammenta che sono altresì prorogati al 20 agosto anche i termini per effettuare il ravvedimento operoso che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto.
LEGGE 26 aprile 2012, n. 44 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.
Articolo 3-quater - Termini per adempimenti fiscali:
1. All'articolo  37  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
"11-bis. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4,  del  decreto  legislativo  9  luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto  di  ogni  anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione".