All'interno di un'azienda, il Collegio Sindacale svolge l'importante ruolo di custode della corretta amministrazione dell'impresa e "monitora costantemente" che la gestione aziendale sia conforme alla legge e agli statuti. Questa responsabilità richiede una vigilanza attenta sull'adeguatezza della struttura organizzativa amministrativa e contabile dell'azienda, poiché questa costituisce il fondamento di tutti gli aspetti operativi.
Processi esecutivi e adeguati assetti
Il controllo del Collegio Sindacale si estende ai processi che governano gli atti esecutivi, cioè le azioni che concretizzano le decisioni aziendali. Questi processi devono garantire un adeguato livello di competenza e responsabilità nella distribuzione delle funzioni all'interno dell'azienda. La corretta definizione delle direttive e procedure è fondamentale per assicurare che ogni aspetto dell'operatività aziendale sia gestito in modo efficiente e conforme alla legge.
L'intervento del Collegio Sindacale assume un ruolo critico anche nella fase di "emersione tempestiva" delle situazioni di squilibrio patrimoniale, economico e finanziario che potrebbero sfociare in una crisi o insolvenza.
Responsabilità del Collegio Sindacale e la necessità degli adeguati assetti aziendali
Il Collegio Sindacale si trova di fronte a grandi responsabilità e rischi, soprattutto quando l'azienda non dispone di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili.
Per affrontare efficacemente questa sfida, l'azienda potrebbe beneficiare dell'intervento di un consulente esterno esperto e indipendente. Questo consulente può svolgere un'audit approfondita per valutare la situazione attuale degli adeguati assetti aziendali, identificando eventuali lacune o aree di miglioramento.
Una volta ottenuti i risultati dalla verifica, il passo successivo consiste nell'implementare le modifiche necessarie. In questo contesto, il consulente può svolgere un ruolo chiave, contribuendo a progettare un piano dettagliato che delinei le fasi da intraprendere e assegni chiaramente i ruoli e le responsabilità ai vari attori coinvolti nel processo di adeguamento.
Il consulente può anche svolgere un ruolo formativo, fornendo la necessaria formazione alle risorse interne dell'azienda. Questo passo è cruciale per garantire che il personale sia in grado di gestire in modo autonomo gli adeguati assetti aziendali a lungo termine.
Il perimetro minimo di questi adeguati assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa
L'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, modificato dal Decreto Legislativo n. 83 del 17 giugno 2022, definisce il perimetro minimo dell'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa. Questo perimetro è di fondamentale importanza per garantire che le imprese siano in grado di prevedere tempestivamente lo stato di crisi e di adottare le misure adeguate per affrontarlo.
L'articolo stabilisce che l'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile al fine di rilevare tempestivamente lo stato di crisi e intraprendere azioni idonee. Questo assetto organizzativo deve consentire di:
Rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario specifici dell'impresa.
Verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale per almeno i dodici mesi successivi.
Rilevare i segnali di allarme che indicano la possibile emersione della crisi.
I segnali di allarme che possono indicare una possibile crisi d'impresa includono:
L'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni, pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni.
L'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.
L'esistenza di esposizioni debitorie verso banche e intermediari finanziari scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualsiasi forma, purché rappresentino almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni.
Inoltre, l'articolo 3 fa riferimento a specifiche esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1. Questo articolo definisce le soglie che i creditori pubblici qualificati devono utilizzare per segnalare anticipatamente la crisi. Ad esempio, l'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione segnaleranno all'imprenditore e all'organo di controllo, se presente, il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali superiori a determinate soglie di mancati pagamenti.
La collaborazione con un consulente esterno esperto contribuisce non solo a mitigare i rischi ed alleggerire la responsabilità degli amministratori e del Collegio Sindacale, ma anche a migliorare l'efficienza operativa e la trasparenza aziendale, elementi chiave per il successo e la sostenibilità di qualsiasi impresa.
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Conseguenze mancanza adeguati assetti
La reputazione aziendale come fattore differenziante
Audit volontaria per l'Adeguatezza dei tuoi Assetti Aziendali
Adeguati assetti la relazione semestrale al collegio sindacale
No Business Plan, No Fido: Perché le Banche ora lo ritengono obbligatorio
Una visita alla ricerca di soluzioni: Analisi delle principali criticità aziendali
Check list operative adeguati assetti del Consiglio Nazionale Commercialisti
Il prezzo del non agire: i rischi imprendibili di ignorare la conformità aziendale
La Responsabilità del Revisore e l'importanza dell'adeguatezza degli assetti aziendali
Attento amministratore se non adeguati gli assetti, la polizza assicurativa non ti salva
Perché una certificazione degli adeguati assetti aziendali? Tu imprenditore te lo sei mai chiesto?
Come il Metodo EBA 2086 può beneficiare Amministratori, Collegio Sindacale e Revisore Legale:
1. Audit Indipendente e Fotografia Aziendale:
Il Metodo EBA 2086 offre un audit indipendente sull'adeguatezza degli assetti aziendali e sulla continuità aziendale, fornendo una panoramica chiara della situazione aziendale. Questo supporta Amministratori, Collegio Sindacale e Revisore Legale nella valutazione della salute finanziaria e operativa dell'azienda.
2. Ottimizzazione dei Flussi Informativi:
L'ottimizzazione dei sistemi informativi è fondamentale per garantire flussi chiari, tempestivi e affidabili a tutti i livelli dell'organizzazione. Questo consente una migliore comunicazione interna ed esterna, migliorando il controllo aziendale e la trasparenza.
3. Formalizzazione dell'Organigramma e delle Procedure:
Lavoriamo con voi per formalizzare l'organigramma aziendale e sviluppare procedure operative e processi formalizzati. Ciò garantisce chiarezza nei ruoli e nelle responsabilità, facilitando una gestione più efficiente e conforme alle normative.
4. Gestione dei Rischi ESG:
Integrando i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nella gestione dei rischi, aiutiamo a identificare e mitigare potenziali vulnerabilità aziendali, promuovendo al contempo la sostenibilità e la responsabilità sociale.
5. Sviluppo di un Piano Industriale:
Collaboriamo con voi per sviluppare e implementare un piano industriale solido che fornisca una guida chiara per le azioni dell'organo di amministrazione o dell'imprenditore. Questo supporta la pianificazione strategica e l'obiettivo di raggiungere gli obiettivi aziendali.
6. Bilanci Infrannuali e Controllo di Gestione:
Vi assistiamo nella preparazione di bilanci infrannuali gestionali e nella creazione di un sistema di controllo di gestione efficace. Questi strumenti forniscono una visione dettagliata delle prestazioni aziendali e facilitano l'adozione di misure correttive quando necessario.
7. Sviluppo di KPI, Budgeting e Reporting:
Sviluppiamo indicatori chiave di performance (KPI), sistemi di budgeting e reporting che consentono un monitoraggio accurato e migliorano i risultati aziendali. Questi strumenti forniscono una base solida per la gestione delle prestazioni.
8. Aspetti Finanziari e Piani di Tesoreria:
Mettiamo a punto strategie finanziarie, compresi piani di tesoreria a sei mesi, analisi dei flussi di cassa e valutazioni della posizione finanziaria netta. Questi strumenti sono essenziali per garantire una gestione finanziaria solida.
9. Formazione delle Risorse Interne:
Offriamo formazione completa alle risorse interne dell'azienda, consentendo loro di gestire in modo autonomo ed efficace le prestazioni e le procedure sopra elencate. Ciò migliora la capacità dell'azienda di mantenere e implementare in modo indipendente le migliori pratiche.
Il Metodo EBA 2086 si impegna a fornire un supporto completo e personalizzato per l'ottimizzazione aziendale, con l'obiettivo di contribuire al successo e alla sostenibilità dell'impresa.
Articolo 2403 Codice Civile Doveri del collegio sindacale
Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Articolo 2407 Codice Civile Responsabilità
I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
ISA Italia 315: l’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera. Il nuovo principio internazionale di revisione ISA Italia 315 (in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2022 o successivamente dal 1° gennaio 2022) tratta della responsabilità del revisore nell’identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi.
Clicca qui per scaricare la versione in vigore dal 01 gennaio 2022
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#Attento revisore
"Sistema di controllo interno
Il “rischio di controllo interno” è definito dal principio ISA Italia 315, come il rischio che un errore non sia individuato e corretto tempestivamente dal sistema di controllo interno dell’impresa e quindi correlato all’efficacia delle procedure e dell’ambiente di controllo della società/ente e alla loro effettiva applicazione.
Ad esempio: nel caso in cui l’impresa avesse un sistema di controllo inefficace sul sollecito dei crediti scaduti per l’incasso, sarebbe presente un certo grado di rischio di controllo dovuto o all’inesistenza di una procedura di sollecito o ad un suo malfunzionamento durante l’esercizio.
La valutazione preliminare del rischio di controllo, come componente del rischio di revisione, è finalizzata ad individuare la capacità dei sistemi contabili e di controllo interno della società di prevenire o individuare e correggere efficacemente gli errori più significativi.
Leggi tutto: Principio internazionale di revisione ISA Italia...
Verbale relativo alla vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile
In data__/__/_____, alle ore __:__, presso [la sede/gli uffici amministrativi della società] _______________, in _____________ via/piazza _________, si è riunito il collegio sindacale nelle persone di:
-dott._____________________________, presidente del collegio sindacale;
-dott._____________________________, sindaco effettivo;
-dott._____________________________, sindaco effettivo,
per redigere il verbale relativo alla vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile.
Leggi tutto: Verbale relativo alla vigilanza sull'adeguatezza...
Fac simile denuncia al collegio sindacale. Clicca Qui.
Codice Civile articolo 2408 - Denunzia al collegio sindacale:
I. Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all'assemblea.
II. Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo 2406, convocare l'assemblea. Lo statuto può prevedere per la denunzia percentuali minori di partecipazione.
Revisione legale dei conti, controllo interno, codice della crisi, adeguati assetti,
Spettabile
Collegio Sindacale della <...> s.r.l.
nelle persone dei Signori
I sottoscritti soci della società ………….. s.r.l., Signor <...>, Signor <...> e Signor <...>, che rappresentano un ventesimo del capitale sociale della società predetta, denunziano i seguenti fatti censurabili di rilevante gravità commessi dagli amministratori (oppure dall’Amministratore Unico) e precisamente:
1) <...>
2) <...>
Tutto ciò denunciato, chiedono, in base all’art. 2408, comma 2 c.c., che questo Collegio sindacale proceda alle indagini sui fatti denunziati e, ove ravvisi la sussistenza di fatti censurabili e l’urgenza di provvedere, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, proceda a convocare l’assemblea dei soci per presentare le conclusioni raggiunte, invitandola a deliberare su eventuali proposte.
Francesco Cacchiarelli economista di impresa
Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989
Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999
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L'obiettivo del revisore è quello di valutare l'attendibilità del bilancio e quindi accertare che il bilancio nel sul complesso non contenga errori "significativi".
La significatività dell'errore è quindi un concetto fondamentale della revisione.
Secondo il principio di revisione internazionale l’ISA Italia 320 par. 2 gli errori sono considerati significativi quando ci si può "ragionevolmente attendere che essi, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio".
Il Principio di revisione Isa Italia 320 introduce poi due livelli di significatività:
Leggi tutto: La significatività per il bilancio nel suo...
VERBALE DI INSEDIAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE
In data __/__/_____, alle ore __:__, presso [la sede/gli uffici amministrativi della società] _______________, in _____________ via/piazza _________,
si è riunito il collegio sindacale nelle persone di:
- dott. _____________________________, presidente del collegio sindacale;
- dott. _____________________________, sindaco effettivo;
- dott. _____________________________, sindaco effettivo,
per redigere il verbale di insediamento del collegio sindacale.
Leggi tutto: Verbale di insediamento del Collegio Sindacale
Cassazione ordinanza 31/05/2019 n. 14919. Il revisore legale di una società che fa parte del medesimo studio professionale di uno dei sindaci della stessa (al mero fine di condividere i costi) non può dirsi indipendente ex art. 10 del DLgs. 39/2010 e, quindi, la sua nomina è nulla e non ha diritto a percepire i relativi compensi.
La Suprema Corte, ha precisato che:
- per la salvaguardia dei requisiti di obiettività e indipendenza, di cui all’art. 10 del DLgs. 39/2010, nel concetto di “società” rientra anche l’organo societario del Collegio sindacale
- l’esistenza di un rapporto di natura patrimoniale, anche in senso lato, tra revisore e sindaco può essere potenziale fonte di reciproci condizionamenti;
- anche le modalità di nomina e revoca dei revisori legali sono tali per cui è necessario escludere, a priori, qualsiasi forma di condizionamento e interessenza;
- è stato recepito il principio comunitario della cosiddetta indipendenza anche “in apparenza”, essendo necessario che il revisore, oltre a essere indipendente, appaia anche tale agli occhi di terzi informati, obiettivi e ragionevoli;
- l’art. 10 del DLgs. 39/2010 è norma imperativa, o comunque di ordine pubblico economico.
Attenzione anche al fatto che la mancata indipendenza del revisore può rendere annullabile anche il bilancio per vizio della procedura di approvazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo Grosso Michele ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 360 comma 1° n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 10 e 1 comma 1° lett. I) del DLgs n. 39/2010.
Lamenta il ricorrente che l'art. 10 DLgs n. 39/2010 impone al revisore il requisito dell'indipendenza con riferimento solo alla società e non già ad un componente del collegio sindacale. La norma predetta non introduce alcun divieto in capo al revisore di intrattenere relazioni economiche con i sindaci della stessa società a favore della quale svolgono le proprie prestazioni.
L'attività di revisione contabile non ha ad oggetto l'attività dei sindaci, rispetto alla quale si pone su un piano diverso, ma parallelo, essendo sindaci e revisori entrambi controllori della società, orientando la rispettiva attività verso il medesimo risultato di tutela dei terzi.
Non viola, pertanto, l'obbligo di indipendenza il revisore che sia legato da rapporti di tipo professionale o economico (nel caso di specie, mera condivisione di costi) con uno dei sindaci della società oggetto di revisione.
2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 360 comma 1° n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 10 e 1 comma 1° lett. I) del DLgs n. 39/2010 con riferimento al requisito di indipendenza del revisore.
Espone il ricorrente che ai fini della ricorrenza di una situazione di incompatibilità, non è sufficiente la mera sussistenza di meri rapporti di tipo patrimoniale tra la società (o il sindaco) ed il revisore, essendo necessario che tali rapporti siano significativi e tali da compromettere l'indipendenza del revisore.
Evidenzia che l'art. 10 DLgs n. 39/2010 è stata introdotta nel nostro ordinamento in ragione dei dettami comunitari (vedi raccomandazione della Commissione europea del 16 maggio 2002) in virtù dei quali un revisore legale o una società di revisione possono essere visti come finanziariamente dipendenti da un singolo cliente o gruppo di clienti quando il totale dei corrispettivi per servizi di revisione e non che prevedono di ricevono oltrepassino un a soglia critica dei loro ricavati totali. Ne consegue che se una relazione d'affari sussiste, ma non assuma carattere di significatività e rilevanza, tale relazione non consente al terzo obiettivo e ragionevole di trarre la conclusione che l'indipendenza del revisore legale risulti compromessa.
Nel caso di specie, l'importo pattuito per la revisione contabile non aveva rappresentato una percentuale elevata dei ricavi professionali complessivi del ricorrente.
3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c. per l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Lamenta il ricorrente che non è stato esaminato il fatto, oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dall'accertamento della rilevanza e significatività delle relazioni d'affari e di lavoro intercorrenti tra la società ed il dott. Grosso.
4. I tre motivi, da esaminare unitariamente in ragione della loro stretta connessione, sono infondati.
Ad avviso di questo Collegio, affinchè siano salvaguardati i requisiti di obiettività ed indipendenza, richiesti dall'art. 10 DLgs n. 39/2010 per l'esercizio dell'attività di revisore contabile, nel concetto di "società" - che non può intrattenere con il revisore legale relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette (aventi ad oggetto la prestazione di servizi anche diversi dalla revisione) - rientra, a pieno titolo, anche l'organo societario del collegio sindacale. Si tratta, infatti, di un organo facente parte della c.d. governance della società, il quale concorre alla formazione dell'iter decisionale della medesima, sia partecipando alle assemblee dei soci che ai consigli di amministrazione, sia svolgendo, a norma dell'art. 2403 cod. civ., l'attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto del principio di corretta amministrazione ed anche sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul corretto funzionamento.
In particolare, in materia di bilancio, se è pur vero che il c.d. controllo esterno delle società per azioni (e negli altri casi previsti dalla legge) compete alla società di revisione, la quale deve esprimere un parere sull'attendibilità del bilancio di esercizio e sulla corretta valutazione delle singole voci appostate nel medesimo, tuttavia, anche il collegio sindacale svolge nella procedura di approvazione del bilancio un ruolo non certo irrilevante, dovendo, a norma dell'art. 2429 c.c., non solo riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale, ma fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio medesimo ed alla sua approvazione.
Dunque, anche se formalmente non possono esservi sovrapposizioni tra l'attività svolta dai sindaci e quella dei revisori contabili, avendo solo quella dei revisori una rilevanza esterna nei rapporti con i terzi e con gli stessi soci - significativo, in tal senso, è l'art. 2434 bis c.c., secondo cui per impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio, su cui il soggetto incaricato di effettuare la revisione ha emesso un giudizio privo di rilievi, occorrono tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale (norma che evidenzia, peraltro, l'importanza dell'attività dei revisori contabili e la conseguente necessità della loro indipendenza) - i pur diversi ambiti operativi delle due figure professionali sopra indicate possono venire comunque in stretta relazione ed eventuale interferenza.
Alla luce di quanto osservato, è indubbio che l'esistenza di un rapporto di natura patrimoniale, anche lato sensu, tra sindaco e revisore contabile sia potenzialmente fonte di possibili reciproci condizionamenti, tenuto conto, peraltro, che, in caso di mala gestio, a norma dell'art. 2407 comma 2° cod. civ., i sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, qualora il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
Anche le modalità di nomina e revoca dei revisori contabili sono tali per cui è necessario escludere, a priori, ogni possibile forma di condizionamento ed interessenza.
In proposito, l'art. 13 comma 1° DLgs n. 39/2010, dispone che l'assemblea conferisce l'incarico al revisore contabile alla società di revisione su proposta motivata dell'organo di controllo, il quale deve essere sentito, ai sensi del comma 3° della stessa norma, per la revoca dell'incarico quando ricorre una giusta causa di revoca del revisore.
D'altra parte, va osservato che il nostro legislatore, al fine di salvaguardare i principi dell'obiettività e dell'indipendenza del revisore contabile, ha accolto all'art. 10 comma 2° DLgs n. 39/2010 il criterio, già indicato dal legislatore comunitario nell'art. 22 comma 2° (e nel considerando n. 11) della direttiva n. 43/2006 del 17 maggio 2006, della valutazione del "terzo informato, obiettivo e ragionevole" che dall'esistenza tra la società ed il revisore contabile di relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro etc. "trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulta compromessa". In sostanza, è stato accolto il principio della cosiddetta indipendenza anche "in apparenza", essendo necessario che il revisore contabile, oltre ad essere indipendente, appaia anche tale agli occhi dei terzi.
Dunque, sia il legislatore comunitario che quello italiano, allo scopo di affermare la necessità della massima trasparenza ed indipendenza possibile della figura del revisore contabile, hanno ormai superato quel passaggio - evidenziato dalla parte ricorrente - della raccomandazione della Commissione Europea del 16 maggio 2002, secondo cui "un revisore legale, una società di revisione o una rete possono essere visti come finanziariamente dipendenti da un singolo cliente o gruppo di clienti quando il totale dei corrispettivi, per servizi di revisione e non, che ricevono o prevedono di ricevere da quel cliente o gruppo di clienti oltrepassa una soglia critica dei loro ricavi totali".
Né nel testo della direttiva comunitaria sopra citata, né in quello del legislatore italiano, è stato accolto un criterio che, per valutare l'obiettività e l'indipendenza del revisore contabile, attribuisca rilievo all'esistenza di una relazione d'affari tra quest'ultimo ed una società solo se tale relazione assuma un carattere di significatività. Nessun riferimento è, infatti, contenuto nei testi normativi sopra indicati ai concetti di "significatività" e "rilevanza" del rapporto d'affari tra società e revisore contabile che, pertanto, ai fini della valutazione dell'esistenza dei requisiti di obiettività ed indipendenza del revisore contabile, deve escludersi tout court.
Si condivide, infine, l'impostazione giuridica del Tribunale in ordine alla natura imperativa, o comunque di ordine pubblico economico, dell'art. 10 DLgs n. 39/2010, essendo tale norma finalizzata ad assicurare la massima trasparenza ed obiettività delle informazioni ai soggetti che operano nel mercato, dovendo i revisori attestare al cospetto di tutti gli operatori economici (soci, creditori, terzi in generale) l'attendibilità del bilancio dagli stessi certificato nell'interesse generale dell'economia.
Ne consegue che dalla violazione della norma in esame deriva la nullità dell'atto di nomina del revisore, venendo quindi meno il suo diritto al compenso.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nei termini di cui in dispositivo.
Adeguati assetti la relazione semestrale al collegio sindacale
Scatta l'obbligo dell'adeguata verifica degli assetti a che punto sei
Attento amministratore se non adeguati gli assetti, la polizza assicurativa non ti salva
Francesco Cacchiarelli economista di impresa
Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989
Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999
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La certificazione di adeguati assetti e continuità aziendale da parte di un consulente aziendale offre numerosi benefici anche per il revisore. Dalla differenziazione professionale alla riduzione del rischio di responsabilità, all'ampliamento delle competenze e alla possibilità di ridurre i controlli aggiuntivi, questa collaborazione promuove il successo professionale del revisore e la qualità del suo lavoro. La sinergia tra revisore e consulente aziendale favorisce la condivisione di conoscenze e l'incremento delle competenze, migliorando la capacità del revisore di offrire una consulenza di valore ai clienti. Tuttavia, è fondamentale che il revisore mantenga sempre un approccio indipendente e oggettivo durante la revisione, esercitando un giudizio critico e verificando attentamente la qualità delle certificazioni fornite dal consulente.
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QaserPMI è lieta di annunciare il suo supporto completo a imprese e Revisori Legali. Offriamo servizi di audit indipendente, consulenza strategica, e assistenza nell'ottimizzazione aziendale. Dalla definizione di Vision e Mission all'implementazione di controlli interni, QaserPMI è il vostro partner affidabile per il successo. Con lo sviluppo di strategie finanziarie e formazione completa per il vostro team, siamo impegnati a garantire il miglioramento continuo. Contattateci oggi per ottenere una 'fotografia' chiara della vostra situazione aziendale e per affrontare le sfide con fiducia.
"L'efficienza degli assetti è la chiave, QaserPMI il tuo alleato !"
Gentile [nome del revisore],
mi rivolgo a lei in qualità di revisore dell'azienda [nome dell'azienda] per esprimere l'importanza che rivestono gli adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili per la buona gestione dell'impresa.
Come saprà, tali assetti sono fondamentali per garantire la corretta tenuta dei registri contabili, il rispetto delle normative fiscali e la trasparenza delle operazioni finanziarie dell'azienda. La loro presenza può inoltre favorire l'ottenimento di finanziamenti, l'attrazione di investitori e il consolidamento della reputazione dell'impresa.
Tuttavia, voglio anche sottolineare che la responsabilità per la gestione degli assetti organizzativi non ricade solo sull'amministratore di società, ma anche sul revisore che ha il compito di valutare l'efficacia dei controlli interni e della gestione aziendale, segnalando eventuali criticità e irregolarità.
Per tale motivo, desidero invitare il nostro studio di revisione ad approfondire la verifica degli adeguati assetti organizzativi dell'azienda e ad esprimere, in caso di necessità, raccomandazioni per il loro miglioramento. Sono convinto che questo sia vantaggioso per l'azienda e per la sua reputazione e credibilità.
Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento in merito e ringrazio per l'attenzione.
Cordiali saluti,
[nome del mittente]
Egregio Revisore,
Sono fermamente convinto che l'adozione di adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili sia fondamentale per il successo e la sostenibilità delle aziende. Come esperto del settore, sono sicuro che ne sia già consapevole, ma mi preme sottolineare l'importanza di tale strumento di gestione per le imprese.
Inoltre, vorrei ricordarle le sue responsabilità in qualità di revisore e quelle dell'amministratore di società. La verifica della regolarità contabile e l'emissione di un giudizio sul bilancio rappresentano un momento cruciale per la vita dell'azienda e per la tutela degli interessi degli stakeholders. Il rispetto delle normative vigenti, la verifica dell'efficacia dei controlli interni e la segnalazione di eventuali irregolarità sono solo alcune delle attività che richiedono la massima attenzione e competenza da parte del revisore.
Per questo motivo, le chiedo di essere particolarmente scrupoloso nell'espletamento dei suoi compiti, per garantire la massima trasparenza e correttezza nelle attività svolte dall'azienda.
Distinti saluti,
Gentile Revisore,
sono a scriverti per richiamare la tua attenzione sull'importanza fondamentale per ogni azienda di dotarsi di adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili. La loro mancanza o inefficienza può portare a gravi conseguenze, come la perdita di risorse, l'impossibilità di pianificare e programmare la crescita dell'azienda, la mancata identificazione di opportunità di sviluppo e, in casi estremi, anche l'esposizione a rischi legali e penali.
Come revisore, sei consapevole delle tue responsabilità e dell'importanza della tua indipendenza per garantire una valutazione obiettiva della situazione finanziaria dell'azienda. Inoltre, è tuo compito vigilare sulla corretta gestione degli assetti organizzativi amministrativi e contabili, ricordando all'amministratore di società le sue responsabilità e svolgendo un ruolo di consulenza per migliorare il funzionamento dell'azienda.
Per aiutare le aziende a dotarsi degli adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili e monitorarli nel tempo, vorrei ricordarti che esiste la società QaserPMI, specializzata in questo settore. QaserPMI può offrire un supporto professionale e competente nella predisposizione, monitoraggio e adeguamento degli assetti organizzativi amministrativi e contabili, per aiutare le aziende a crescere in modo sostenibile e in regola con le normative vigenti.
Ti ringrazio per l'attenzione e rimango a disposizione per eventuali chiarimenti.
Inoltre, desidero sottolineare l'importanza del suo ruolo nella verifica del presupposto della continuità aziendale e la sua responsabilità di segnalare tempestivamente eventuali criticità. Ricordo poi la recente sentenza n. 188/2021 del tribunale di Cagliari, che ha condannato gli amministratori di una società "in bonis" per non aver adempiuto ai loro obblighi di adeguatezza degli assetti aziendali.
In questo contesto, mi permetto di consigliarle vivamente di avvalersi della consulenza di esperti del settore, come la società QaserPMI, che può offrire il supporto necessario per la predisposizione e il monitoraggio degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, nonché per garantire la massima trasparenza e regolarità in ogni fase dell'attività aziendale.
Il Revisore ha come il Collegio Sindacale, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, l’obbligo di verificare che gli organi delegati valutino costantemente l’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, la continuità aziendale e la gestione dei rischi assumendo quando necessario adeguate soluzioni correttive.
Sei Sindaco o Revisore?
Come misuri gli adeguati assetti ex art. 2086?
Come misuri la continuità aziendale ex art. 2086?
Eserciti la funzione di prevenzione e di emersione tempestiva della crisi e di perdita della continuità, come previsto dall’articolo 2086 del Codice civile?
Ecco come Qaser PMI può ad esempio supportare sia l'azienda che il Revisore Legale:
Audit indipendente sull'adeguatezza degli assetti e sulla continuità aziendale, fornendo una 'fotografia' dell'attuale situazione aziendale.
Definizione di Vision e Mission: Aiutiamo le aziende a delineare chiaramente la loro visione e missione per guidare la strategia e l'identità aziendale.
Analisi SWOT: Effettuiamo un'analisi SWOT dettagliata per identificare punti di forza, debolezze, opportunità e minacce sia interne che esterne.
Formalizzazione dell'organigramma aziendale.
Monitoraggio regolare della produzione di situazioni contabili trimestrali.
Assistenza nella preparazione di bilanci infrannuali gestionali.
Monitoraggio regolare della Centrale dei Rischi.
Assistenza nello sviluppo, nell'implementazione e nel monitoraggio di un piano industriale per guidare l'azione dell'amministrazione o dell'imprenditore.
Eventuale progettazione e implementazione di un sistema di controllo di gestione.
Creazione di indicatori chiave di performance (KPI),
Implementazione e monitoraggio di sistemi di budgeting e reporting per il controllo e il miglioramento dei risultati.
Procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare.
Sviluppo di strategie finanziarie, inclusi piani di tesoreria a sei mesi, analisi dei flussi di cassa e valutazione della posizione finanziaria netta.
Offerta di formazione completa per le risorse interne dell'azienda per garantire che il team acquisisca le competenze necessarie per implementare e mantenere in autonomia tali miglioramenti in modo efficace.
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Contattateci oggi per garantire la compliance e la vostra adeguata tutela. Il nostro servizio è progettato per aiutare sia l'azienda che il Revisore Legale a ottenere una visione chiara della situazione aziendale e a gestire in modo efficace le proprie responsabilità.
Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci all'indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o chiamando il +39 335 318 118