L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 18/E del 10 maggio 2011 (Oggetto: «Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni»), ha fornito importanti chiarimenti in ordine alla misura ed alla eventuale ravvedibilità delle sanzioni applicate alle violazioni riscontrabili in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni. In particolare sono state fatte precisazioni relativamente a:
Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti.
L'art. 28, D.L. n. 185/2008 ha previsto una sanzione dal 100 al 200% dell'importo indebitamente compensato (200% se l'ammontare dei crediti inesistenti utilizzati è superiore a 50.000 euro per anno solare). Tuttavia, in caso di rilevamento in sede di controllo automatizzato, la sanzione da applicare è il 30%. Sull'importo così ottenuto si calcola la riduzione ad un terzo in caso di pagamento entro 30 giorni dal momento del ricevimento della comunicazione;
Comunicazione degli esiti del controllo automatizzato prima della scadenza dei termini per il ravvedimento "lungo".
Il ravvedimento in linea generale è possibile solo fino al momento in cui la violazione non sia rilevata dagli Uffici. L'Agenzia ha precisato che il ricevimento della comunicazione "blocca" il ravvedimento relativamente alle irregolarità riscontrate. Tuttavia il contribuente potrà continuare ad avvalersi del ravvedimento per sanare le violazioni non rilevabili in sede di controllo automatizzato (ad esempio, omessa indicazione di un reddito percepito), sempre che non siano iniziati ulteriori accessi, ispezioni, verifiche delle quali l'interessato sia stato informato.