L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 67/E del 23 giugno 2011, ha fornito dei chiarimenti in tema di ravvedimento operoso riconoscendo la validità dello stesso anche se eseguito in modo frazionato, con contestuale versamento “in misura congrua” della sanzione e degli interessi legali, nei termini normativamente previsti.
Nello specifico la risoluzione precisa che:
  • è ammissibile il ravvedimento "parziale" di quanto originariamente e complessivamente dovuto, a condizione che siano versati i relativi interessi e sanzioni, non siano intervenuti controlli fiscali e non siano scaduti i termini per il ravvedimento;
  • non è ammissibile invece la "rateazione delle somme da ravvedimento". L'Agenzia nega che il ravvedimento si perfezioni con il versamento della c.d. "prima rata" entro il termine ultimo e che il contribuente possa beneficiare delle sanzioni ridotte anche per i versamenti successivi, effettuati oltre la scadenza;
  • nel caso di controlli fiscali, la possibilità di usufruire della riduzione delle sanzioni è preclusa e se le verifiche intervengono tra un versamento e l'altro non si ha la definizione integrale della violazione.

 

Codice Tributo: "8911 - Sanzione pecuniaria per altre violazioni tributarie"

Ravvedimento tassa vidimazione libri sociali 7085

Ravvedimento operoso codice 1040

Ravvedimento f24 a zero

Ravvedimento LIPE