Scomputo delle sanzioni versate a titolo di ravvedimento
Domanda
In ipotesi di violazioni commesse in più periodi di imposta, è deducibile dalla sanzione irrogata nell’ultimo atto emesso, con applicazione del cumulo giuridico per avvenuta continuazione su più annualità (eventualmente da corrispondere in misura ridotta), quanto pagato, precedentemente alle verifiche, a titolo di ravvedimento per alcune delle annualità interessate?
 
Risposta
Il principale effetto dell’istituto del ravvedimento di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, consiste nella rimozione spontanea degli effetti provocati dalla violazione di norme tributarie, nonché nel versamento in misura ridotta delle sanzioni, con le modalità e nei termini ivi previsti. Con la circolare n. 192/E del 23 luglio 1998, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che, nell’ipotesi di progressione delle violazioni, il ravvedimento relativo ad una violazione non dipende dal ravvedimento delle altre, fermo restando il potere degli Uffici finanziari di irrogare le sanzioni previste per le violazioni non oggetto di regolarizzazione.
Pertanto, nell’ipotesi di violazioni commesse in più periodi di imposta, non è deducibile dalla sanzione irrogata nell’ultimo atto emesso - con eventuale applicazione del cumulo giuridico - quanto pagato a titolo di ravvedimento per sanare alcune violazioni delle annualità interessate, considerato che le medesime violazioni, se sanate mediante il ravvedimento, non possono essere contestate dall’Ufficio e conseguentemente non partecipano al calcolo della sanzione unica. Si ricorda, infine, che con la circolare n. 180 del 10 luglio 1998, è stato altresì chiarito che ai fini del ravvedimento le singole violazioni non possono essere cumulate giuridicamente secondo le regole sul concorso di violazioni e sulla continuazione di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997, in quanto le disposizioni contenute nello stesso possono essere applicate solo dagli enti impositori in sede di irrogazione delle sanzioni.
 
Fonte: Circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E del 21 giugno 2011