Ravvedimento operoso IMU per omesso-parziale versamento
In caso di omesso o parziale versamento dell’imposta municipale propria (IMU) è possibile sanare la violazione effettuando, entro i termini di seguito specificati, un versamento comprensivo di tributo o maggior tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi a tasso legale calcolati sui giorni di effettivo ritardo.
Per quanto concerne gli interessi, si applica il tasso legale del 2,5%. Essi si calcolano sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.
La formula, da applicare per il calcolo dell'importo dovuto per ciascun codice tributo, è la seguente: imposta non versata x tasso legale x numero dei giorni di ritardo)/36.500.
Quindi se hai dimenticato di pagare, o non hai pagato correttamente l’IMU relativa alla prima rata dell'anno ti puoi ravvedere così come segue:
  • ravvedimento “sprint”, se il pagamento avviene dal primo giorno di ritardo fino al quattordicesimo si pagherà una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo . Esempio: se il versamento viene effettuato dopo 3 giorni di ritardo si dovrà versare una sanzione dello 0,6% (02% per 3 giorni di ritardo) e si calcoleranno gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
  • Ravvedimento “breve”, se il pagamento avviene dal 15° giorno fino al trentesimo giorno dalla scadenza. Si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si applicherà la sanzione del 3% e si calcoleranno gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
  • Ravvedimento “lungo”, se il pagamento viene effettuato oltre i 30 giorni, ma comunque entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore, si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si dovrà applicare la sanzione del 3,75% e interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Modalità di compilazione del modello F24
Il versamento deve essere effettuato tramite il  modello F24, barrando la casella relativa a “ravvedimento operoso” ed indicando l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:


Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di IMU, si istituiscono i seguenti codici tributo (clicca sul codice per scaricare l'esempio di compilazione del modello F24):
  • “3912” - denominato: “IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE”;
  • “3913” - denominato “IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE”;
  • “3914” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”;
  • “3915” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per i terreni – STATO”;
  • “3916” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE”;
  • “3917” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO”;
  • “3918” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;
  • “3919” - denominato “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO”.
Normativa di riferimento
  • Art. 13 del D. Lgs. 472/97, come sostituito dal D. Lgs.203/98 e modificato dai DD. Lgs. 422/98, 506/99, 99/00 e 32/01 e D.L. 185/08 art. 16.
  • Circolari del Ministero delle Finanze n. 180/E del 10.07.1998 e n. 184/E del 13.07.1998.
  • Per gli interessi legali: D.M. Economia e Finanze 12 dicembre 2007,  D.M. Economia e Finanze 4 dicembre 2009, D.M. Economia e Finanze 12 dicembre 2011.
  • Legge 13 dicembre 2010, n. 220, commi 20 e 22 dell'art. 1.
  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12/04/2012

 

Codice Tributo: "8911 - Sanzione pecuniaria per altre violazioni tributarie"

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