Rinucia all'eredità scheda pratica del Tribunale di Monza:
La rinuncia all'eredità è l'atto con il quale il chiamato all'eredità dichiara di non volerla accettare, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti. In tale eventualità egli vi deve rinunciare espressamente per mezzo di una dichiarazione ricevuta dal Notaio o effettuata dal Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, altrimenti si considera come non avvenuta.
È opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l’eredità. La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una quota parte dell'eredità stessa.
La rinuncia, a differenza dell'accettazione, è sempre revocabile; il rinunziante, se non è passato il termine di prescrizione di dieci anni, ha il diritto di accettare fino a che, in seguito al suo rifiuto, un chiamato di grado ulteriore non abbia a sua volta accettato.
Il chiamato all'eredità perde la facoltà di rinunciare se sottrae i beni ereditari o se comunque ha venduto o donato beni di appartenenza del defunto.
I rinuncianti si devono presentare personalmente, se maggiorenni. Nel caso di minorenni si devono presentare entrambi i genitori in loro rappresentanza.
Nel caso di interdetti, inabilitati o minori, il tutore o il genitore deve chiedere l’autorizzazione per la rinuncia all’eredità del minore al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o del tutore.
La rinuncia può essere ricevuta solo dal Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto) o da un notaio su tutto il territorio dello Stato.

Come si svolge:
La rinuncia all’eredità deve farsi con dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere del Tribunale competente (cioè il Tribunale dell’ultimo domicilio del defunto), entro tre mesi dalla morte se si è nel possesso dei beni o entro dieci anni se non si è nel possesso dei beni e non ha effetto se non e' osservata la forma prescritta (art. 519 c.c.).
Per poter fissare l’appuntamento occorrono:
  • certificato di morte in carta semplice (il coniuge, gli ascendenti e i discendenti possono anche avvalersi della dichiarazione sostitutiva di certificazione);
  • certificato ultima residenza del defunto;
  • copia del codice fiscale del rinunciante e del defunto;
  • copia del documento d’identità del rinunciante e del defunto;
  • autorizzazione del Giudice Tutelare (per gli eredi minorenni, interdetti e inabilitati).
Il giorno dell’atto occorre:
  • presentare una marca da bollo da € .... da applicare all’originale dell’atto;
  • effettuare un versamento di € ....,00 per ogni rinunziante da eseguire in esattoria, in banca o in posta a favore dell’ufficio delle entrate (il cancelliere rilascerà dopo la firma dell’atto un fac-simile per il versamento munito del numero di iscrizione a ruolo);
  • la ricevuta del versamento dovrà essere consegnata in cancelleria subito dopo il pagamento che dovrà inderogabilmente avvenire il giorno dell’atto.
Dopo circa dieci giorni dalla firma dell’atto si potrà ritirare copia conforme all’originale della rinunzia presentando allo sportello della cancelleria:
  • una marca da bollo da euro ....
  • una marca da bollo da euro ...
La documentazione può essere presentata anche solo da un erede. Per la formalizzazione e firma dell’atto è invece necessaria la presenza di tutti gli eredi che devono rinunciare.

Costi per la rinuncia:
  • Una marca da euro .... per atti giudiziari;
  • Euro ....,00 per ogni rinunciante per il pagamento dell’imposta di registrazione della rinuncia. Il versamento va effettuato la mattina stessa dell’appuntamento dopo che la Cancelleria Successioni ha attribuito il numero alla pratica da effettuarsi con versamento bancario (modulo F23 in cancelleria). La ricevuta – senza la quale la rinuncia non è valida – dovrà essere immediatamente consegnata alla Cancelleria Successioni la quale provvederà subito all’inoltro del relativo fascicolo all’Ufficio del Registro – Atti Giudiziari.
Stampa la scheda rinuncia eredità in pdf

Fac simile verbale tribunale:

TRIBUNALE DI .... VERBALE DI RINUNCIA ALL'EREDITA'
L'anno 20.. il giorno .. del mese di ….. nella cancelleria del suintestato Tribunale davanti al cancelliere sottoscritto è comparso il signor ______ residente a ___________ codice fiscale ____ il quale dichiara di rinunciare, come in effetti con il presente atto rinuncia, senza termini o condizioni, all'eredità spettante in morte di ______________ nato a _____________ il _________ e deceduto a ________il ___________ , domiciliato in vita a _________.
Il comparente dichiara di non essere mai stato in possesso di beni ereditari e di non avere mai compiuto atti in qualità di erede.
Del che viene redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto dal/dai comprente/i e dal sottoscritto Funzionario di Cancelleria.
Letto confermato e sottoscritto.

Firma ………………………………

IL CANCELLIERE ……………..……………..

Codice fiscale del defunto:__________________

Codici fiscali del/dei rinunciante/i_____________

 

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Codice Civile Capo VII Della rinunzia all'eredità
Art. 519. Dichiarazione di rinunzia.
La rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario (1) in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni.
La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente.
(1) Le parole: “della pretura del mandamento” sono state sostituite dalle parole: “dal tribunale del circondario” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

Art. 520. Rinunzia condizionata, a termine o parziale.
È nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte.

Art. 525. Revoca della rinunzia.
Fino a che il diritto di accettare l'eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità.

 

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