MODULISTICA REVISORE  MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ISCRIZIONE DELLE PERSONE FISICHE NEL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI
Possono iscriversi nel Registro dei revisori legali le persone fisiche in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 39/2010, compilando il modulo RL-01. La compilazione deve essere effettuata attraverso l’ausilio del personal computer che consente al richiedente di poter visualizzare alcune note esplicative circa il contenuto informativo previsto.

Il modulo compilato e poi stampato deve essere sottoscritto e trasmesso a mezzo raccomandata A/R, a cura del richiedente, al seguente indirizzo:

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Protocollo Registro Revisori Legali
Via di Villa Ada, 55
00199 ROMA

La domanda di iscrizione deve essere conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, deve contenere in allegato la copia del documento di identità del richiedente e non deve presentare correzioni o abrasioni manuali.

Al momento della richiesta di iscrizione, il revisore è tenuto, inoltre, al versamento di un contributo fisso, determinato in € 50,00, a copertura delle spese di segreteria. Il versamento deve avvenire mediante bonifico ordinario su conto corrente postale intestato a Consip Spa utilizzando il seguente IBAN: IT 32 M 07601 03200 000033862038 (per i bonifici dall’estero utilizzare le coordinate BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX), indicando nella causale “iscrizione nel Registro dei revisori legali”. La ricevuta del versamento non deve essere allegata, ma nel modulo di iscrizione al Registro dei revisori legali deve essere riportato il numero identificativo del pagamento (CRO).

L’iscrizione nel Registro dei revisori legali è disposta con decreto dell'Ispettore generale di Finanza della Ragioneria generale dello Stato ed il provvedimento di iscrizione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° serie speciale “Concorsi ed esami”, nonché comunicato al richiedente.

L’iscrizione al Registro dei revisori legali decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

ISCRIZIONE DELLE SOCIETÀ NEL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI
Possono iscriversi nel Registro dei revisori legali le società di revisione in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 39/2010, compilando il modulo RL-02. La compilazione deve essere effettuata attraverso l’ausilio del personal computer che consente al richiedente di poter visualizzare alcune note esplicative circa il contenuto informativo previsto.
Il modulo compilato e poi stampato deve essere sottoscritto dal rappresentante legale della società e trasmesso a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Protocollo Registro Revisori Legali
Via di Villa Ada, 55
00199 ROMA

La domanda di iscrizione deve essere conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, deve contenere in allegato la copia del documento di identità del rappresentante legale della società e non deve presentare correzioni o abrasioni manuali.

Al momento della richiesta di iscrizione, la società è tenuta, inoltre, al versamento di un contributo fisso, determinato in € 50,00, a copertura delle spese di segreteria. Il versamento deve avvenire mediante bonifico ordinario su conto corrente postale intestato a Consip Spa utilizzando il seguente IBAN: IT 32 M 07601 03200 000033862038 (per i bonifici dall’estero utilizzare le coordinate BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX), indicando nella causale “iscrizione nel Registro dei revisori legali”. La ricevuta del versamento non deve essere allegata, ma nel modulo di iscrizione al Registro dei revisori legali deve essere riportato il numero identificativo del pagamento (CRO).

L'iscrizione nel Registro dei revisori legali è disposta con decreto dell'Ispettore generale di Finanza della Ragioneria generale dello Stato ed il provvedimento di iscrizione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° serie speciale “Concorsi ed esami”, nonché comunicato alla società.

L'iscrizione al Registro dei revisori legali decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

CANCELLAZIONE DEL REVISORE DAL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI
Il revisore che non ha in corso incarichi di revisione legale può chiedere di essere cancellato dal Registro dei revisori legali, compilando il modulo RL-91. La compilazione deve essere effettuata attraverso l’ausilio del personal computer che consente al richiedente di poter visualizzare alcune note esplicative circa il contenuto informativo previsto.
Il modulo compilato e poi stampato deve essere sottoscritto e trasmesso a mezzo raccomandata A/R, a cura del richiedente, al seguente indirizzo:

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Protocollo Registro Revisori Legali
Via di Villa Ada, 55
00199 ROMA

La richiesta di cancellazione deve contenere, in allegato, la copia del documento di identità del richiedente, deve essere conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo e non deve presentare correzioni o abrasioni manuali.
La cancellazione del revisore dal Registro dei revisori legali è disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale di Finanza, sentita la Commissione per i revisori contabili.
La cancellazione dal Registro dei revisori legali non può, in ogni caso, avvenire se è in corso nei confronti del revisore legale un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 o dell'articolo 195 del TUIF.
Il revisore legale che si è cancellato volontariamente dal Registro dei revisori legali può, ricorrendone i presupposti, presentare nuova istanza di iscrizione al registro.
La cancellazione del revisore dal Registro dei revisori legali viene, inoltre, disposta d'ufficio nei seguenti casi:
  • fattispecie sanzionatorie previste dal capo VIII del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; - quando sia venuta meno una delle condizioni o dei requisiti previsti per l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
  • quando il revisore abbia ottenuto l’iscrizione nel Registro dei revisori legali attraverso false dichiarazioni o attestazioni mendaci;
  • morte o interdizione legale del revisore.

Il revisore legale destinatario di un provvedimento di cancellazione dal Registro dei revisori legali, può chiedere una nuova iscrizione solo a condizione che siano state rimosse le cause che ne avevano originato la cancellazione.


CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ DAL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI
La società di revisione che non ha in corso incarichi di revisione legale può chiedere di essere cancellata dal Registro dei revisori legali, compilando il modulo RL-92. La compilazione deve essere effettuata attraverso l’ausilio del personal computer che consente al richiedente di poter visualizzare alcune note esplicative circa il contenuto informativo previsto.
Il modulo compilato e poi stampato deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della società e trasmesso a mezzo raccomandata A/R, al seguente indirizzo:

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Protocollo Registro Revisori Legali
Via di Villa Ada, 55
00199 ROMA

La richiesta di cancellazione deve contenere, in allegato, la copia del documento di identità del rappresentante legale della società, deve essere conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo e non deve presentare correzioni o abrasioni manuali.
La cancellazione della società di revisione dal Registro dei revisori legali è disposta con decreto dell’Ispettore generale di finanza della Ragioneria Generale dello Stato, sentita la Commissione per i revisori contabili.
La cancellazione dal Registro dei revisori non può, in ogni caso, avvenire se è in corso nei confronti della società di revisione un procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 o dell’articolo 195 del TUIF.
La società di revisione che si è cancellata volontariamente dal Registro dei revisori legali può, ricorrendone i presupposti, presentare nuova istanza di iscrizione al registro.

La cancellazione della società di revisione dal Registro dei revisori legali viene, inoltre, disposta d'ufficio nei seguenti casi:

  • fattispecie sanzionatorie previste dal capo VIII del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
  • quando sia venuta meno una delle condizioni o dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro dei revisori legali;
  • quando la società di revisione abbia ottenuto l’iscrizione nel Registro dei revisori legali attraverso false dichiarazioni o attestazioni mendaci;
  • estinzione della società di revisione.

La società di revisione destinataria di un provvedimento di cancellazione dal Registro dei revisori legali, può chiedere una nuova iscrizione al registro solo a condizione che siano state rimosse le cause che ne avevano originato la cancellazione.

COMUNICAZIONE DI DECESSO DEL REVISORE
In caso di decesso del revisore iscritto nel Registro dei revisori legali, la società di revisione presso la quale il revisore deceduto svolgeva la propria attività o qualsiasi altra persona che abbia avuto notizia del decesso può darne comunicazione compilando il modulo RL-93. La compilazione deve essere effettuata attraverso l’ausilio del personal computer che consente al richiedente di poter visualizzare alcune note esplicative circa il contenuto informativo previsto.

Il modulo compilato e poi stampato deve essere sottoscritto e trasmesso a mezzo raccomandata A/R, a cura del dichiarante, al seguente indirizzo:

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Protocollo Registro Revisori Legali
Via di Villa Ada, 55
00199 ROMA

La comunicazione di decesso del revisore deve contenere, in allegato, la copia del documento di identità del dichiarante e non deve presentare correzioni o abrasioni manuali.
Verificata la veridicità della dichiarazione contenuta nella comunicazione, il revisore deceduto viene cancellato dal Registro dei revisori legali

Fonte: sito web Ragioneria Generale dello Stato