Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l’obbligo di comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell’immobile, la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario.

Il Decreto Legge n. 70/2011, all’art. 5 ha disposto al comma 1, lettera d) che “la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza”, a decorrere dal 14 aprile 2011, data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 70/2011, per i contratti di vendita di immobili registrati è stato quindi abolito l'obbligo di comunicazione di cessione di fabbricato previsto dalla normativa del 1978.


Il Decreto Legge 79 del 20 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2012 ed entrato in vigore dal 21 giugno c.a. ha soppresso la comunicazione “cessione di fabbricato” relativamente ai contratti di locazione e di comodato soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso .
L’articolo 2 del D. L. 79/2012 dispone che “la registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191”. Dal 21 giugno 2012 non è più necessario effettuare la comunicazione di cessione fabbricato, perché tale adempimento è assorbito dalla registrazione del contratto, sia esso ad uso abitativo o diverso, senza distinguere tra conduttore persona fisica e conduttore persona giuridica.
L’onere di comunicare la cessione di fabbricato permane quando ad occupare l’immobile sia un cittadino di stati non appartenenti all’Unione Europea o per meglio dire “chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta”.
 
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