L'articolo 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 prevede alcuni obblighi in capo all'ospitante e al datore di lavoro di stranieri o apolidi.
In base al comma 1 del citato articolo 7, infatti, "chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza".

Il comma 2 dello stesso articolo 7, D.Lgs. n. 286/1998, descrive le informazioni necessarie che la comunicazione deve fornire.

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