La compensazione di crediti tributari con le cartelle di Equitalia
 
Compensazioni crediti d'imposta
Puoi pagare le cartelle relative a imposte erariali utilizzando in compensazione i crediti erariali (es. crediti Irpef, Ires, Iva ecc.)

La compensazione con le cartelle dell'Agenzia delle entrate-Riscossione
Per effetto del decreto legge n. 78/2010 (e del successivo decreto attuativo MEF del 10 febbraio 2011), puoi pagare, anche parzialmente, le somme indicate in cartella che riguardano imposte erariali(es. Irpef, Ires, Iva)  e i relativi oneri accessori, compensandole con i crediti relativi alle imposte erariali. Per fare ciò devi utilizzare il modello “F24 accise” (codice tributo RUOL), che trovi nella modulistica di seguito insieme alle istruzioni per la compilazione.
 
Se il pagamento riguarda solo una parte delle somme dovute, puoi presentare all’Agenzia delle entrate-Riscossione lo specifico modulo con cui dichiari l’avvenuto pagamento in compensazione tramite “F24 accise” e indichi a quali cartelle attribuire il pagamento.
 
In quest’ultimo caso la scelta dei debiti da compensare va effettuata entro 3 giorni dal conferimento della delega di pagamento se presenti il modello “F24 accise” tramite banche, poste ed Entratel oppure, contestualmente, se presenti il modello “F24 accise” agli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione 

 
Fonte: sito web Agenzia delle entrate-Riscossione
 
 
 
RUOL è il codice tributo – istituito dalla risoluzione n. 18/E del 21 febbraio 2011 – per compensare, anche parzialmente, le somme iscritte a ruolo per imposte erariali (vi rientrano anche l’Irap e le addizionali alle imposte dirette) con crediti relativi alle stesse imposte. L’operazione va effettuata utilizzando il modello “F24 Accise”, disponibile esclusivamente in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il codice va esposto nella sezione “Accise/monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza degli “importi a debito versati”. Nel campo “ente” deve essere indicata la lettera “R”, in “prov” va riportata la sigla della provincia di competenza dell’agente di riscossione che ha in carico il debito, mentre non devono essere valorizzati i campi “codice identificativo”, “mese” e “anno di riferimento”.
 
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