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Contratto di ormeggio
Il presente contratto (di seguito l'"Accordo" o il "Contratto") è stipulato in data ......
TRA
- La Società ......, con sede legale in ......, alla via/piazza/corso ......, n. ......, c.a.p. ......, C.F. ......, P.IVA ......, in persona del proprio legale rappresentante Sig. ......, nato a ......, (...) il ......, cod. fisc. ......, domiciliato per la carica presso la sede della società (di seguito anche "Ormeggiatore")
E
- Sig. ......, nato a ...... il ...... e residente in ...... via ...... n. ......, c.a.p. ......, cod. fisc. ......, (di seguito anche "Utente").
Di seguito congiuntamente denominate anche come le "Parti".

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:
Art. 1. - Oggetto
L'ormeggio assegnato è contraddistinto dal n. ...... e non subirà di norma variazioni per la durata del rapporto. Resta salva la facoltà dell'Ormeggiatore di cambiarlo o sostituirlo con altro posto idoneo dandone comunicazione all'Utente.

Art. 2 - Incedibilità
II diritto di ormeggio è strettamente personale, non è trasferibile e può essere usufruito esclusivamente per l'imbarcazione di seguito descritta: ......

Art. 3 - Durata
La durata del presente Accordo è convenuta in anni ... dal ...... al ......

Art. 4 - Corrispettivo
Le parti convengono che il corrispettivo dovuto dall'Utente per la cessione del godimento del posto barca indicato all'art. 1 che precede è pari ad Euro ...... per l'intera durata del presente Accordo. In nessun caso l'Utente potrà richiedere rimborsi per periodi di mancato utilizzo dell'ormeggio.

Art. 5 - Obbligazioni particolari
All'atto del primo arrivo dell'imbarcazione l'Utente dovrà: comunicare ai preposti dell'ormeggiante per le incombenze di legge l'arrivo in darsena dell'imbarcazione; rendersi garante che l'imbarcazione è in regola con le disposizioni di legge (anche per quanto attiene l'importazione temporanea del natante) ed è provvista dei prescritti documenti di circolazione che dovranno essere esibiti, se richiesti, al personale dell'ormeggiatore; provvedere all'ormeggio nel posto che avverrà assegnato usando i cavi di sua proprietà. Esso Utente è totalmente responsabile del modo in cui viene effettuato l'ormeggio e dell'efficienza e adeguatezza dei cavi usati. L'Ormeggiatore si riserva il diritto di fornire cavi o eventualmente di sostituirli qualora non ritenesse idonei all'impiego quelli usati dall'Utente, senza peraltro assumere alcuna obbligazione a farlo né conseguente responsabilità. E' vietato dar fondo all'ancora.

Art. 6 - Esclusione dell'obbligazione di custodia
II presente contratto di ormeggio non implica in nessun caso la presa in custodia dell'imbarcazione, che resta nella disponibilità ed in affidamento all'Utente e quindi l'Ormeggiatore non è responsabile di atti di vandalismo, di furti, sottrazioni, danni in genere, smarrimento di oggetti, danaro o valori (a terra o a bordo) nell'ambito della darsena. Viene pure esclusa ogni qualsiasi responsabilità dell'Ormeggiatore per danni derivanti alle imbarcazioni a causa di errore della manovra di ormeggio e partenza, nella tensione dei cavi e comunque nella sistemazione del natante.

Art. 7 - Responsabilità dell'Utente
L'Utente assume piena responsabilità dei danni a terzi, cose, impianti (compresi quelli portuali) arrecati dal proprio mezzo o da persona dipendente o comunque imbarcata.

Art. 8 - Elezione di domicilio
Per gli utenti residenti in Italia qualsiasi notifica o comunicazione deve intendersi valida presso la residenza o il domicilio dagli stessi indicato all'atto dì sottoscrizione del contratto o del luogo successivamente indicato con lettera raccomandata A.R. Gli stranieri o comunque coloro che risiedono fuori dallo Stato Italiano, devono intendersi domiciliati (ex art. 47 del C.C.) presso il Sindaco di ......, dove verranno effettuate le notifiche e le comunicazioni inerenti al presente Contratto.

Art. 9 - Foro competente
Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere composta in sede stragiudiziale e che faccia riferimento all'interpretazione, esecuzione, inadempimento, risoluzione del presente contratto e che sia in qualsivoglia modo ad esso correlata verrà devoluta all'esclusiva competenza del Foro di ......

Art. 10 - Disposizioni generali
Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti a pena di nullità.

Art. 11 - Legge applicabile
Il presente Contratto è regolato dalla legislazione italiana vigente.
Per quanto non espressamente previsto si applicheranno le norme del codice civile.

FIRME

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le Parti approvano specificamente, dopo attenta lettura, le seguenti clausole: artt. 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11.
Data

FIRME